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ORDINANZA IN SVIZZERA

Ridurre la sofferenza animale causata dalle caratteristiche dell’allevamento

Ridurre la sofferenza animale causata dalle caratteristiche dell’allevamento
Una ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria fissa regole per l'allevamento di animali. Lo scopo della nuova normativa è ridurre il numero di animali che soffrono a causa di caratteristiche riconducibili all'allevamento.

La nuova ordinanza dell' USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento precisa la legge e l'ordinanza sulla protezione degli animali del 2008 e sostiene le autorità di esecuzione cantonali nell'interpretazione delle basi legali attuali.

Conoscere il livello di aggravio degli animali di allevamento e documentare le attività di allevamento- L'ordinanza obbliga le persone che intendono allevare animali di informarsi preventivamente e a sufficienza sugli eventuali problemi ereditari che possono manifestarsi nei genitori e nei discendenti. Infatti, contrariamente agli errori di detenzione, che possono essere corretti in qualsiasi momento, un animale con un difetto di allevamento soffre per tutta la vita.

In funzione dell'entità dell'aggravio, è possibile o meno impiegare un animale nell'allevamento. Gli animali senza aggravi ereditari possono essere impiegati nell'allevamento illimitatamente. Nell'allevamento di animali con aggravi lievi, l'allevatore deve informare l'acquirente per iscritto sulle cure, sulla detenzione e sull'alimentazione della discendenza. L'impiego nell'allevamento di animali con aggravi di entità media è consentito per esempio per non aumentare maggiormente il grado di inincrocio soprattutto negli animali di razza. Tuttavia tale impiego è limitato e deve avere come scopo la riduzione degli aggravi nella discendenza. Quale aiuto, l'ordinanza elenca gli aggravi che possono verificarsi in relazione agli obiettivi di allevamento. Chi intende impiegare un animale di questo tipo nell'allevamento deve precedentemente far svolgere una valutazione degli aggravi. I risultati emersi dalla valutazione degli aggravi devono essere fissati per iscritto e, se richiesto, presentati alle autorità di esecuzione. Gli allevatori dovranno inoltre documentare la loro strategia di allevamento e i dati degli animali impiegati nell'allevamento e dei discendenti. Questa documentazione è da presentare all'autorità di esecuzione qualora richiesto.

Varietà di allevamento vietate- Gli animali con divergenze estreme rispetto alle varietà normali, che non possono sopravvivere senza l'aiuto dell'essere umano o che per questo non possono essere tenuti nel rispetto delle prescrizioni, sono considerati animali con aggravi gravi. Non è consentito impiegarli nell'allevamento. Rientrano in questa categoria in particolare gli allevamenti estremi, come i topi ballerini, determinate varietà di pesci rossi o i casi di nanismo estremo nei cani. Tali animali non possono neanche essere accoppiati con animali senza aggravi per cercare di eliminare gli aggravi.

Per gli allevatori, l'ordinanza rappresenta un dispositivo normativo che permette un allevamento conforme alla protezione degli animali. Nel contempo, anche i futuri acquirenti sono sensibilizzati sulle caratteristiche suscettibili di compromettere il benessere degli animali che sono legate a determinate pratiche di allevamento. L'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. (fonte)