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CHIARIMENTI

Sorveglianza BSE, l'importanza delle verifiche ante e post mortem

Sorveglianza BSE, l'importanza delle verifiche ante e post mortem
Macellazione differita, d'urgenza e controlli sui capi provenienti da Stati Membri che non beneficiano ancora del nuovo sistema di sorveglianza.
Dal 1 luglio 2013, sono stati sospesi, al macello, i test per i capi bovini regolarmente macellati, mentre "sussiste ancora l'obbligo per i capi di età maggiore ai 48 mesi delle sole categorie a rischio (morti, macellati d'urgenza e differiti) e l'attività di controllo sugli animali clinicamente sospetti per BSE".
La precisazione arriva dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario che il 6 settembre ha scritto ai Servizi Veterinari regionali per dare chiarimenti sul campionamento per BSE dei bovini sottoposti a macellazione differita e d'urgenza e per l'applicazione dei controlli sulla popolazione bovina proveniente dagli Stati Membri non inseriti nella lista di cui alla decisione 2011/358/UE.

1. Macellazione differita - Gli animali macellati "in differita", abbattuti nell'ambito di un programma di eradicazione (es. TBC, BRC, etc), non rientrano, seppur di età superiore ai 48 mesi, tra gli animali della categoria a rischio di cui l'obbligo di accertamento diagnostico per BSE. Non sono esclusi dai test per BSE, invece, gli animali con segni clinici o sospetti di malattie trasmissibili all'uomo o agli altri animali.

2. Macellazione d'urgenza- Per gli animali macellati d'urgenza vi è attualmente l'obbligo di campionamento per BSE, diversamente dagli animali regolarmente macellati, per i quali invece tale obbligo non è più previsto ai sensi della Decisione 76/2013/CE. In caso di riscontro di positività al test rapido nell'allevamento d'origine del capo positivo, si applicheranno le misure di cui all'allegato VII capitolo A del Reg. 999/2001/CE in materia di identificazione di tutti gli animali a rischio, individuazione della coorte di appartenenza (considerando la progenie nel caso trattasi di femmina confermata positiva), mangimi e normativa nazionale vigente in relazione al latte prodotto in aziende sottoposte a disposizioni di controllo per BSE.

Per quanto concerne il macello, la nota ministeriale ricorda che il Reg. 999/2001/CE, all'Allegato III, Cap. A, punto 6.5 stabilisce che laddove un animale macellato per il consumo umano risulti positivo al test rapido BSE, oltre alla carcassa risultata positiva al test, devono essere distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede e le due immediatamente successive a quella risultata positiva al test rapido.Il punto 6.6 dell'Allegato III, Cap. A dello stesso Reg. 999/2001/CE, stabilisce che gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che ne impedisca la contaminazione tra le carcasse. Alla luce di quanto sopra e della mutata situazione epidemiologica, le procedure previste al paragrafo 5 "Conferma della positività" della Circolare Ministero della Sanità 600.8/BSE/66 sono da applicarsi solo ai casi di cui al successivo punto 3. L'autorità competente potrà, valutando caso per caso, applicare la deroga di cui al Reg. 999/2001/CE, all'Allegato III, Cap. A, punto 6.6 verificando la corretta gestione delle procedure di cui si è dotato l'OSA per evitare la contaminazione tra le carcasse (es. congrua "separazione nello spazio" sulla catena di macellazione, utilizzo di sega e coltelleria differenziata da quella degli altri animali ecc.).

3. Capi macellati in Italia provenienti da Stati Membri- I controlli diagnostici per BSE, su capi bovini macellati in Italia ma provenienti dagli Stati Membri che ancora non beneficiano del nuovo sistema di sorveglianza (Bulgaria, Romania e Croazia), indipendentemente da periodi di soggiorno in Stati Membri autorizzati ad attuare la Decisione 2013/76/CE, si applicano, unicamente agli animali di età maggiore ai 24 mesi per le categorie a rischio e di età maggiore ai 30 mesi per la categoria dei regolarmente macellati. Pertanto i limiti e le condizioni sopra indicati sono da riferirsi anche per i bovini nati in Paesi Terzi, inclusa la Repubblica di San Marino.

La Direzione ministeriale conclude sottolineando l'importanza delle verifiche ante e post-mortem presso le strutture di macellazione al fine di poter attribuire la giusta classificazione dei capi delle categorie a rischio e l'importanza del controllo sanitario in allevamento sui capi sospetti per BSE.