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UNORDINANZA

Le "gattare" diventano referenti autorizzate di colonia felina

Le "gattare" diventano referenti autorizzate di colonia felina
Piacenza introduce i 'Punti di alimentazione comunale". Così la gestione dei gatti liberi e semiliberi sul territorio comunale.
La  nuova ordinanza del Comune di Piacenza è stata presentata alla stampa dall'Assessore alla Tutela Animali Katia Tarasconi, insieme a Carlo Riccio dell'azienda Usl, il commissario della Polizia Municipale Giuseppe Addabbo e i rappresentanti del Coordinamento delle associazioni animaliste e ambientaliste di Piacenza e dell'associazione Leal che gestisce il gattile comunale.

Ecco le regole alle quali ci si dovrà attenere:

-i gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto controllo/tutela del Comune di Piacenza che opera in collaborazione e sotto la vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili;

-sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare l'Ufficio Tutela Animali del Comune di Piacenza per i previsti accordi;

-i cittadini che intendono essere riconosciuti come "Referenti" di Colonie Feline o di Punti di alimentazione comunali, sono tenuti a:

-prendere accordi con l'Ufficio Tutela Animali del Comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l'autorizzazione all'alimentazione e alla cura dei gatti. Il tesserino può essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare non risulti corretto. L'accesso dei Referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

-consegnare il censimento dei gatti liberi di propria competenza all'ufficio Tutela Animali, precisando il numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi; il censimento deve essere mantenuto aggiornato relativamente al numero di gatti presenti e alle loro condizioni di salute;

-i Punti di alimentazione diventano riferimento per Colonia Felina solo qualora si accertino da parte del Comune e dell' Azienda U.S.L., i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi le segnalazioni ad esito non favorevole in quanto riscontrata non applicabilità della normativa istitutiva o fin tanto non consegua regolarizzazione/censimento riconosciuto;

-è vietato, se non autorizzati dal Comune o dall'Azienda U.S.L. catturare gatti vaganti, spostare i punti di alimentazione, immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa, immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni, province province o regioni italiane o estere;

-per i gatti di proprietà, nati e cresciuti semi-liberi, deve essere disponibile, in base alle abitudini acquisite, un riparo e punto d'alimentazione con accesso dall'esterno da rifornire, in presenza dell'animale, almeno ogni 24 ore;

-il proprietario di gatti a vita semi-libera, deve provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile (circa a sei mesi) per escludere la nascita di cucciolate indesiderate, nonché dei maschi con alta aggressività con conspecifici e/o possibili causa di inconvenienti igienici da marcature territoriali in aree cementificate;

-in occasione di sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista la abituale vaganza sul territorio, è fatto obbligo di spuntatura auricolare o applicazione del microchip;

-non c'è limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme d'igiene generale, condominiali e turistiche;

-è vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie;

-chi si trovasse, per giustificati motivi, impossibilitato alla cura/gestione del proprio gatto e non disponesse di alternative valide, deve farne rinuncia di proprietà con domanda al Comune. In caso di cucciolata nata da gatta di proprietà, il ritiro di cuccioli da parte del Comune potrà avvenire una sola volta per nucleo famigliare coabitante, e comporta la sottoscrizione d'impegno da parte del proprietario, alla sterilizzazione della gatta madre;

-la struttura di ricovero per gatti è riservata ai soggetti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline;

-l'Azienda U.S.L., tramite i Servizi Veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti operando presso il gattile comunale. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante spuntatura della pinna auricolare e applicazione del microchip;

-chi rinvenisse nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne tempestivamente il ritrovamento all'Ufficio Tutela Animale; la mancata segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con possibilità d'accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo;

-chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni all'animale. Qualora l'animale fosse invece gradito, va comunque segnalato al Comune. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d'adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti;

-in caso di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare la centrale operativa della Polizia Municipale;

-la soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal Medico Veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale. Può essere eseguita esclusivamente da un Medico veterinario, previa anestesia.

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 25,00 ad euro 500,00) previste dal D.Lgs. 267/2000  fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l'obbligo del rispetto dell'ordinanza.