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EMENDAMENTO

Precari del Ministero della Salute fuori dalla spending review

Precari del Ministero della Salute  fuori dalla spending review
Un emendamento proposto dall'ANMVI chiede di non applicare i tagli per soprannumerarietà, ed eccedenze di personale.
I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute assicurano il mantenimento di livelli di prevenzione, vigilanza e controllo che tutelano la salute dei cittadini. Non è per questo ipotizzabile, anche in considerazione delle loro funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, che se ne possa fare a meno. Per questo, l'On Gianni Mancuso ha presentato un emendamento che- su suggerimento di ANMVI- ripropone e perfeziona una norma originariamente contenuta nel DL Balduzzi e poi stralciata dalla versione finale.

Si chiede di escludere da eventuali ridimensionamenti di personale, il personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo. Si tratta di salvaguardare funzioni essenziali, oggi assolte da 175 sanitari, in maggioranza veterinari, che operano ormai stabilmente nell'attività ordinaria dei servizi centrali e frontalieri dell'amministrazione sanitaria. Di questi 136 sono medici veterinari con una media di 10 anni di precariato. Il loro contratto scadrà nel 2014.

I controlli di alimenti e animali vivi alle frontiere nazionali (porti, dogane, aeroporti, strade, piattaforme commerciali, ecc.) è garantita per lo più da precari, circostanza che rende precarie anche le funzioni a cui sono preposti, benché le autorità sanitarie mondiali enfatizzino la necessità di mantenere il più alto livello di vigilanza e di intervento sui rischi transfrontalieri e sull'efficienza degli adempimenti comunitari.

L'emendamento così recita: "Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, non si applicano, anche in considerazione delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria loro attribuite, le disposizioni in materia di soprannumerarietà, eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, fermo rimanendo il divieto di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento del personale in servizio, di ruolo e a tempo determinato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."