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SOCIETA PROFESSIONALI

Le stp anche nel registro imprese. Il regolamento

FOTODiCOPNella bozza di regolamento delle società tra professionisti, il Ministero della giustizia chiede la doppia iscrizione: all'Ordine professionale e al Registro delle imprese. Prevista anche la società multidisciplinare. Incompatibilità, obblighi informativi, iscrizione e regime disciplinare. Il

Il regolamento che disciplina le società tra professionisti prende forma nella bozza di decreto che il Ministero della Giustizia ha predisposto di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il testo non affronta i risvolti previdenziali dell'esercizio societario.

Due le fattispecie societarie, entrambe possibili solo per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico:

-la società tra professionisti (anche detta società professionale): la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V (società) e VI (cooperative)  del  Libro V del Codice Civile e dalla Legge 183/2011 (art. 10, commi da 3 a 11). L'oggetto è l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- la società multidisciplinare: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali, come stabilito dalla legge 183/2011, all'articolo 10 (commi da 3 a 11)

Le altre forme societarie tra professionisti, come pure le associazioni professionali, già costituite secondo i modelli vigenti restano escluse dal campo di applicazione del regolamento.

Il cliente ha il diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidato ad uno o più professionisti da lui scelti. La società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno. L'informativa resa al cliente va comprovata da atto scritto. Il socio professionista che ha ricevuto l'incarico può avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di altri sostituti o ausiliari dandone, però, comunicazione al cliente.

L'iscrizione all'Ordine, accompagnata dalla documentazione di costituzione e dal certificato di iscrizione al registro delle imprese, comporta l'assoggettamento a tutte le norme deontologiche, le stesse applicabili all'esercizio professionale svolto in forma individuale. In mancanza dei requisiti – o al venire meno dei requisiti - il consiglio dell'Ordine può rifiutare o cancellare l'iscrizione.
Per tutta la durata di iscrizione all'Ordine vigono le incompatibilità stabilite dalla legge 183/20011. Per finalità di investimento i soci possono fare parte di una società professionale solo ove non abbiano riportato condanne definitive e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale.

pdfSCHEMA DI REGOLAMENTO MINISTERIALE STP.pdf1.79 MB