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DIVIETO

Deiezioni canine e problemi di igiene? Prima di vietare bisogna dimostrare

Deiezioni canine e problemi di igiene? Prima di vietare bisogna dimostrare
Per il TAR del Piemonte non si può vietare l'accesso al parco ai cani con guinzaglio senza motivare sui rischi per i cittadini.
Con un orientamento nuovo, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dato ragione ad alcune associazioni per i diritti del cittadino e ha annullato una ordinanza comunale che vietava l'accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche".

Le associazioni ricorrenti lamentavano che si fosse limitata la possibilità di passeggiare in compagnia dei propri cani in tutte le arre verdi pubbliche della città, con disagi sia per se stessi che per i loro cani.
L'ordinanza, emanata dal Comune di Crodo, considerava la presenza dei cani nelle aree verdi un rischio di natura igienica per la salute dei cittadini, oltre che un problema per il decoro della cittadina a causa delle deiezioni degli animali, non raccolte dai proprietari.

Il Tribunale afferma che il Comune si è limitato ad affermare che la presenza degli animali potrebbe avere conseguenze dannose per la salubrità dei cittadini, senza procedere a idonea istruttoria volta a sostenere il provvedimento adottato.

"Non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari a supportare la decisione del comune di vietare l'accesso dei cani alle aree verdi, tale ordinanza appare viziata da eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria". "Pertanto – concludono i giudici- se il rischio per la salute pubblica, come sembra emergere dalla premessa dell'ordinanza, è relativo alla mancata raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei proprietari, il Sindaco, anzichè vietare l'ingresso dei cani nelle aree verdi, avrebbe potuto potenziare il controllo da parte della polizia municipale, sanzionando i trasgressori dell'obbligo predetto".

La massima: L'ordinanza comunale che «vieta l'accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche» risulta viziata da eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria e deve dunque essere annullata in parte qua, laddove il provvedimento amministrativo si limita ad affermare che la presenza degli animali potrebbe avere conseguenze dannose per la salubrità dei cittadini senza essere corredata da dati o accertamenti medico-veterinari idonei a supportare la decisione.