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CHIARIMENTI

Vendita di farmaci veterinari negli esercizi commerciali

Vendita di farmaci veterinari negli esercizi commerciali
Il Ministero della Salute risponde ai Servizi Veterinari dell'Umbria sul rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta.
Il chiarimento, a cura della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, precisa che la vendita al dettaglio prevista dal coma 1 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 193/2006 da parte del farmacista in farmacia "è attività diversa da quella di cui al comma 2 dello stesso articolo con la quale si disciplina invece la vendita diretta da parte del grossista".

Pertanto, gli esercizi commerciali che intendono operare ai sensi del comma 2, "devono ottenere l'autorizzazione regolata dallo stesso comma".

La nota ministeriale chiarisce inoltre che "gli esercizi commerciali che vendono al dettaglio medicinali veterinari sono tenuti a comunicare alla banca dati centrael del Ministero della Salute l'inizio e la cessazione dell'attività secondo modalità che saranno rese note con l'avvio del sistema di tracciabilità. Tuttavia, tale comunicazione non deve essere accompagnata dall'invio di documentazione (planimetrie, ecc.) o di pareri".

Art. 70. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta
1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari e' effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.
2. In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonche' di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

pdfNOTA DELLA DGSA.pdf29.15 KB