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STATO-REGIONI

Ecm più flessibile per i liberi professionisti

Ecm più flessibile per i liberi professionisti
Approda in conferenza Stato-Regioni per il via libera finale il documento della Commissione nazionale Ecm che definisce le nuove regole dell'educazione continua e dell'accreditamento dei provider.

Si tratta, in sostanza, dell'ultimo passo verso la fase più matura della formazione continua dopo un decennio di accreditamento degli eventi, secondo un meccanismo ormai superato.

La bozza inviata alla Stato-Regioni conferma i 150 crediti obbligatori per il triennio 2011-2013, con la facoltà di recuperare 45 crediti (massimo) dal triennio precedente. Tuttavia, i  liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità nell'acquisizione dei crediti annuali. Per rispondere alle loro esigenze formative si è data la possibilità ad Ordini, Collegi e associazioni professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che però non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.

Gli Ordini e le relative Federazioni, oltre ad avere un ruolo nella certificazione della formazione, hanno un ruolo attivo nell'organizzazione di corsi. Accanto alle materie "proprie" di questi soggetti istituzionali (etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione), il documento prevede la possibilità che Ordini e Collegi organizzino anche corsi su materie tecnico-professionali, ma in modo da non superare il 50% dell'offerta complessiva.

Sono 29 le aree in cui si articolano gli obiettivi formativi dei corsi, che vanno a comporre il "dossier formativo individuale di ciascun professionista, che dovrà bilanciare obiettivi formativi di sistema (con tematiche valide per tutti), obiettivi formativi di processo (con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera) e obiettivi formativi tecnico-professionali (rivolti all'acquisizione di conoscenze e competenze nel settore di attività).

Non potranno rientrare nel sistema Ecm i corsi di formazione sulle medicine non convenzionali, che potranno essere oggetto di corsi soltanto se il programma prevede prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale. Le medicine non convenzionali, limitatamente a fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, agopuntura, ayurvedica e medicina antroposofica, potranno rientrare solo nei corsi rivolti a medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti.

Accreditamento provider - Le linee guida fissate dalla Commissione con il supporto del comitato tecnico delle Regioni varranno su tutto il territorio nazionale e mirano a garantire qualità e autorevolezza dei provider. Allo scopo vengono fissati in modo dettagliato i requisiti che gli aspiranti organizzatori dovranno soddisfare, l'organizzazione interna, la qualità dell'offerta formativa e i paletti sulle sponsorizzazioni. Gli enti accreditanti (a partire dalle Regioni) avranno a disposizione griglie valutative dirette a garantire uniformità di giudizio dalle Alpi fino al Mediterraneo. E i provider dovranno transitare da un accreditamento in due fasi: il primo, provvisorio, verrà concesso entro sei mesi dalla verifica dei requisiti fissati dalla Commissione e rimarrà valido per due anni; il secondo, quello standard, potrà essere richiesto dopo 12 mesi dall'accreditamento provvisorio se il provider ha esperienza almeno triennale alle spalle, altrimenti dopo 18 mesi. E comunque i controlli non cesseranno: regioni ed enti accreditanti, infatti, dovranno sottoporre a verifica ogni anno almeno il 10% dei provider autorizzati.

In questi giorni, il sito dell'Agenas ha diffuso una comunicazione sull'accreditamento standard e provvisorio dei provider Ecm.

Recentemente, la Commissione Ecm ha anche confermato che per ciascun evento formativo non possono essere attribuiti più di 50 crediti. Tale limite "è strettamente correlato sia al debito formativo annuale dei professionisti sanitari sia al piano formativo degli stessi". Il limite si collega all'obiettivo di "assicurare la continuità dell'aggiornamento continuo e la possibilità del professionista sanitario di usufruire di diverse forme di aggiornamento (Accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e 5 novembre 2009)".

pdfLA BOZZA IN CONFERENZA STATO REGIONI.pdf3.87 MB