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BOVINI NON TRASPORTABILI: PROFILI PENALI

BOVINI NON TRASPORTABILI: PROFILI PENALI
Falsità ideologica, maltrattamento, omissione di atti di ufficio. Le Direzioni ministeriali della sicurezza alimentare e della sanità animale hanno inviato una nota di richiamo ai Servizi Veterinari agli Assessorati regionali per "una più attenta azione di vigilanza sull'efficacia e l'adeguatezza delle operazioni di verifica dell'idoneità al trasporto dei bovini".
Sulla base di una "corretta applicazione dell'art. 3 del reg. (CE) n. 1/2005 sulle condizioni generali di trasporto", " nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili". Un requisito che spetta all'allevatore e al trasportatore garantire "al momento del carico".

Inoltre, secondo le disposizioni dell'Allegato I, Capo 1 dello stesso regolamento, gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto in particolare se non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto. Tuttavia animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto solo se presentano lesioni o malattie lievi ed il loro trasporto noti causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi l'operatore può chiedere il parere di un veterinario che in caso favorevole deve rilasciare un certificato di idoneità al trasporto indicato nell'allegato alla nota ministeriale summenzionata del 8 maggio 2007.

Il Ministero aggiunge: "All'arrivo in macello l'operatore del macello deve verificare le condizioni degli animali e deve segnalare al veterinario ufficiale qualsiasi anomalia rilevi; se l'animale non deambula e non pub essere scaricato il veterinario deve ordinare lo stordimento sul mezzo. In ogni caso deve essere effettuata la visita Ante mortem da parte dei veterinario ufficiale il quale dovrà valutare, tra l'altro, se un eventuale stato patologico riscontrato su un animale era compatibile con il trasporto, e/o possa essere stato determinato da eventi traumatici occasionati nella fase di trasporto.

"Trattasi sostanzialmente di una vera e propria diagnosi tesa ad individuare situazioni di patologia incompatibili con il trasporto dell'animale, che possano quindi aver cagionato condizioni di inutile sofferenza. A titolo puramente esemplificativo ed in riferimento all'allegato I — Capo I — del reg. (CE) 1/2005, si riportano di seguito le principali cause di non idoneità al trasporto:
• tutte le situazioni patologiche dell'animale che comportano inabilità al movimento, o non consentono la postazione eretta autonoma;
• estese ferite con compromissione dell'integrità corporea, o apertura della cavità celomatiche;
• prolassi;
• patologie che comportano estesi e continui sanguinamenti;
• gravi meteorismi con deformazione del profilo addominale
• animali all'ultimo mese di gravidanza o nella prima settimana di lattazione;
• animali con placenta visibile;
• grave cachessia.

E' evidente che il rilevamento di tali situazioni comporta l'immediata segnalazione all'ASL di provenienza, indipendentemente dalla presenza. o meno dei certificato di idoneità al trasporto.
La corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto costituisce quindi una precisa responsabilità del Veterinario redattore del certificato medesimo, la cui infedele compilazione configura il reato di Falsità ideologica (artt. 476 e seguenti C.P.); inoltre la mancanza di cure dovute nonché il carico e lo scarico mediante trascinamento con corde, verricelli o l'uso di pale o altri strumenti che procurano lesioni o ulteriori sofferenze, configurano, per i casi non elencati nella norma speciale, ipotesi di "reato di maltrattamento" ai sensi dell'art. 544 ter del c.p. (come modificato dalla legge 189/04),
"Al contempo, è preciso compito del Veterinario Ufficiale addetto alla visita ante mortem presso il macello di destinazione, l'esame delle condizioni di idoneità al trasporto di cui al Reg. 854/2004; in tale sede dovranno essere sistematicamente valutate l'eventuale presenza e corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto effettuata dal veterinario consultato dallo speditore a conferma dell'effettuazione dell'appropriato esame diagnostico effettuato al momento del carico".
"In questo caso l'omessa verifica della correttezza della eventuale certificazione di idoneità al trasporto dell'animale potrebbe configurare il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 C.P.)".
"E' evidente quindi la necessità, da parte del veterinario Ufficiale addetto alla visita ante mortem di segnalare sistematicamente alla ASL competente tutte le situazioni in cui vengano ravvisate situazioni di mancata (nei casi in cui necessaria. ), impropria o infedele certificazione di idoneità al trasporto al fine di consentire i necessari provvedimenti".
"Si ritiene altresì necessario che le risultanze di tali accertamenti diagnostici in materia di benessere animale vengano sistematicamente registrate e codificate nel registro di macellazione — sezione ante mortem — al fine di documentare adeguatamente tale attività d'ufficio.

Richiamandosi infine al recente audit del FVO, il Ministero ricorda che "la verifica delle condizioni di benessere animale presso lo stabilimento di macellazione costituisce una precisa responsabilità dell'operatore del macello che il Veterinario Ufficiale è tenuto a verificare. All'OSA spettano compiti di valutazione e qualifica dei propri fornitori di animali, che tengano in debita considerazione anche le questioni di benessere animale e possano efficacemente contribuire a sensibilizzare il comparto dell'allevamento su questo importante argomento".

pdfLA NOTA DELLE DIREZIONI GENERALI.pdf56.95 KB