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Semplificazioni

Recuperata la norma sulla tenuta dei gas medicinali

Recuperata la norma sulla tenuta dei gas medicinali
Il Governo Monti recupera la semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali. Il provvedimento, già proposto dal Governo Berlusconi, riguarda anche i medici veterinari. Potranno assumere le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali. Lo prevede la bozza del decreto sulle semplificazioni.

Il Governo Monti recupera la semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali. Il provvedimento, già proposto dal Governo Berlusconi, riguarda anche i medici veterinari. Potranno assumere le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali. La disposizione, è contenuta nelle bozza del Decreto sulle semplificazioni, oggi all'esame del Consiglio dei Ministri.

Art. 39 - (Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis)» e le parole da: «Con decreto del Ministro della salute>>, fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis).