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Tariffe, RC e preventivo: le misure in vigore

Tariffe, RC e preventivo: le misure in vigore
I professionisti accolgono con moderata soddisfazione il cambio di rotta del Governo sul preventivo in forma scritta. Dovrà essere messo nero su bianco solo se sarà il cliente a richiederlo. Confermato l'obbligo deontologico di comunicare al cliente i dati della copertura assicurativa. Nulli i contratti stipulati sulla base di parametri tariffari. Confprofessioni: si voleva introdurre per decreto il concetto di sfiducia verso i professionisti. Ecco le nuove disposizioni in vigore.

E' un anticipo di riforma quello contenuto nel Dl 1/2012 in vigore da oggi, che modifica i principi di riordino che le professioni dovranno recepire entro il 13 agosto 2012.

Con l'articolo 9 -Disposizioni sulle professioni regolamentate - il DL 1/2012 aggiorna al 24 gennaio, in particolare, l'abrogazione delle tariffe per tutte le professioni, alle quali viene negato anche valore parametrale nei contratti individuali tra professionisti e consumatori. Si accelera anche sugli obblighi informativi a carico del professionista al conferimento dell'incarico, pur con un dietro front sulla forma scritta del compenso e del preventivo, obbligatoria solo se la chiede il cliente.

Il Decreto dovrà essere esaminato e approvato dal Parlamento per la conversione in Legge. Tutte le forze politiche annunciano interventi emendativi, ma dal 24 gennaio valgono le norme stabilite dal DL 1/2012.

Sono in vigore le seguenti disposizioni:

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

3. L'utilizzazione dei parametri tariffari nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 (Nullità di protezione) del Codice del Consumo.

4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

5. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

6. Il professionista deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

7. La misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

I professionisti accolgono con moderata soddisfazione il dietro front del Governo, che - ha osservato il Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella avrebbe voluto "imbrigliarli tra preventivi obbligatorio e pattuizioni scritte, sotto la minaccia dell'illecito disciplinare". Confprofessioni, parte sociale ai tavoli del Governo Monti, è stata critica fin dalla prima ora: "Da una parte - aveva osservato Stella- si semplifica togliendo le tariffe, dall'altro si sta tentando di introdurre per decreto il concetto di sfiducia verso i professionisti. Il provvedimento varato conferma il forte pregiudizio del governo verso un settore economico che è centrale per la ripresa dell'economia del Paese".