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DECRETO DIRETTORIALE

Alveari e materiale apistico: movimentazioni registrate in BDA

Alveari e materiale apistico: movimentazioni registrate in BDA
Nuovi obblighi per la movimentazione delle api. Il Ministero della Salute ha dato sei mesi di tempo agli operatori per renderle pienamente operative.

Il Ministero della Salute ha dettato nuove disposizioni  per la comunicazione e la registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo. Con il decreto firmato il 22 novembre 2017 dal Direttore Generale della Sanità Animale Silvio Borrello, di concerto con Emilio Gatto, Direttore generale dello Sviluppo rurale- l’apicoltore o chiunque detiene api a qualsiasi titolo, dovrà registrare nella banca dati dell’anagrafe apistica nazionale, direttamente o tramite persona delegata, le informazioni relative agli spostamenti di alveari, pacchi d’ape o api regine, effettuati a qualsiasi fine ivi compresi quelli per attività di nomadismo o per servizio di impollinazione.
Non andranno registrati in BDA solo gli spostamenti da e verso apiari della medesima proprietà che avvengono all’interno della stessa provincia e che non determinano l’attivazione o la disattivazione di un apiari.

La recente infestazione da Aethina tumida ha messo in evidenza la necessità di disporre di adeguate informazioni circa le movimentazioni di materiale apistico vivo sul territorio nazionale al fine di poter effettuare una efficace sorveglianza epidemiologica. Il decreto Borello-Gatto mette anche in luce la necessità di conoscere le movimentazioni di materiale apistico vivo per la sorveglianza e il controllo di altre malattie delle api. La stessa EFSA è del parere che il controllo delle movimentazioni di materiale apistico sia una delle misure più efficaci per rallentare la diffusione della infestazione.

L’apicoltore può identificare univocamente ogni singola arnia degli apiari in proprio possesso mediante apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo dell’apicoltore seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell’arnia. Il codice deve essere apposto in maniera indelebile e registrato in BDA.

L'allegato C del Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale (decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014) è sostituito dall' allegato (documento di accompagnamento e attestazione sanitaria) del decreto direttoriale del 22 novembre.

Gli operatori hanno 180 giorni di tempo dalla data del decreto per  dare piena operatività alle nuove disposizioni.