La Banca dati Apistica Nazionale informatizzata e' unica e rappresenta la fonte a cui dovra' fare riferimento chiunque vi abbia interesse.
E'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 11 agosto 2014
Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale». Il
Manuale-Allegato e' finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione dell'anagrafe apistica sono tenuti a garantire per l'efficace gestione dell'anagrafe apistica nazionale degli apicoltori e degli apiari.
Il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualita' del dato, sia in termini di tempestivita' di segnalazione degli eventi. Cio' non di meno la Banca dati Apistica Nazionale (BDA) garantira', attraverso apposite procedure automatizzate e secondo le modalita' della cooperazione applicativa, il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDA stessa che le regioni, i servizi veterinari periferici nonche' il centro di referenza nazionale per le malattie delle api potranno utilizzare per ulteriori finalita' anche di carattere sanitario. Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli inerenti la qualita' dei dati; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione. Le modalita' di alimentazione della BDA saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli sempre in modalita' in linea e secondo specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionali (CSN).
Le regioni e le province autonome, fatta salva la completa equipollenza con il progetto nazionale sotto il profilo funzionale, possono dotarsi di autonomi sistemi informativi (nodi regionali) e stabilire criteri organizzativi propri purche' risulti garantito, in tempo reale, l'aggiornamento della BDA attraverso le modalita' della cooperazione applicativa.
Le figure che possono richiedere l'attribuzione di un account per operare sul sistema dell'anagrafe apistica nazionale appartengono alle seguenti categorie:
gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone da loro delegate. Nello specifico per detentore deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli alveari, anche temporaneamente;
-i Servizi Veterinari delle Aziende USL;
-le regioni e le province autonome;
-il Ministero della salute;
-il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
-gli organismi pagatori Agea coordinamento e gli organismi pagatori regionali;
-gli addetti delle associazioni apicoltori e di altre associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) cui gli apicoltori hanno assegnato apposita delega
Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico che gli consente di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni di interrogazione e/o aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale informatizzata.
In particolare, al servizio veterinario dell'Azienda USL e' permesso di operare su tutte le attivita' di apicoltura per:
-assegnare il codice identificativo all'apicoltore che ne ha fatto richiesta nel territorio di propria competenza;
-registrare i controlli effettuati sugli allevamenti di api nel territorio di propria competenza, le non conformita' rilevate, le disposizioni adottate;
-visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;
-registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega.
I servizi veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalita' definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA. I servizi veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l'ausilio di specifica check-list predisposta dal Ministero della
salute sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell'analisi del rischio.
In caso di riscontro di infrazioni, l'Autorita' competente puo' disporre l'aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale. La data in cui vengono effettuati i controlli, l'esito degli
stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni. Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gu del manuale operativo, tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, registrano e/o aggiornano in BDA le informazioni previste dal manuale stesso.
L'emanazione del Manuale è prevista dal
decreto interministeriale 4 dicembre 2009, recante «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale».
Dichiarazione attività di apicoltura, assegnazione codice univocoDichiarazione cessazione attivita' apicolturaDocumento di accompagnamento