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SCHEMA DI DECRETO MIPAAF

Condizionalità, la Conferenza Stato-Regioni chiede modifiche

Condizionalità, la Conferenza Stato-Regioni chiede modifiche
Via libera, ma con modifiche, al decreto del Mipaaf sul regime di condizionalità da applicare nel 2018.

Sulla versione del testo già definita a dicembre, in sede tecnica, la Conferenza dei Governatori ha chiesto alcune modifiche, dettagliate in un documento   inoltrato alla Conferenza Stato-Regioni e fatto proprio da quest'ultima.

Il regime di condizionalità- Lo schema di decreto del Mipaaf all'esame delle Conferenze definisce le riduzioni, esclusioni ed inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale: gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Questo principio, cosiddetto di "condizionalità" (Regolamento (Ue) n. 1306/2013) si basa su CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) che comprendono anche aspetti di sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali. Il rispetto dei CGO è "condizione" per l'accesso ai finanziamenti europei.

Le richieste delle Regioni- La Conferenza propone modifiche condivise da tutte le Regioni e alcune raccomandazioni specificamente avanzate dalla Valle d'Aosta e riguardanti alcuni Criteri di Gestione Obbligatoria: la Regione chiede emendamenti che tengano conto della normativa regionale, in particolare  in materia di anagrafe dei suini e dei bovini. Le Regioni chiedono  l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per i successivi passaggi attuativi del decreto del Mipaaf e il mantenimento delle vigenti disposizioni in materia di riduzioni, fino a nuovo provvedimento.

Identificazione e registrazione dei suini- Disponendo di una propria normativa regionale-  che disciplina il settore dell’anagrafe del bestiame, e di una propria banca dati regionale BDR di anagrafe del bestiame e delle aziende zootecniche che invia i dati alla Banca Dati Nazionale BDN- la Regione Autonoma Valle d'Aosta chiede modifiche sullo schema di decreto per quanto attiene il rispetto del CGO 6. La normativa regionale non prevede l’obbligatorietà del registro aziendale, sostituito dalla tenuta del registro informatizzato presente sulla banca dati regionale. Pertanto, la Regione chiede  un emendamento al decreto che preveda la possibilità che la registrazione dei dati degli eventi e delle movimentazioni possa avvenire anche entro 3 gg sulla BDN e non sul registro aziendale. (CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini)

Identificazione e registrazione dei bovini- Anche sull’anagrafe del bestiame e sulle modalità di identificazione dei capi, la Valle d'Aosta si richiama alla propria normativa regionale. La marcatura dei capi prevista entro 20 gg dalla nascita determina delle criticità in certe situazioni e periodi dell’anno, pertanto la Regione chiede un emendamento che faccia salva situazioni contingenti di pascolo primaverile e di monticazione in cui la marcatura deve essere effettuata entro il ritorno all’azienda di provenienza. Stessa cosa dicasi per la marcatura in caso importazione di un capo da paesi terzi, modificazione che prevede la marcatura non più in 20 gg ma in 7 gg. Presentare un emendamento per mantenere la tempistica dei 20 gg, perché i 7 gg non sarebbero compatibili con i tempi richiesti effettivi.
La normativa regionale soprarichiamata non prevede l’obbligatorietà del registro aziendale, sostituito dalla tenuta del registro informatizzato presente sulla banca dati regionale.Pertanto, la Valle d'Aosta chiede un emendamento al testo che preveda la possibilità che la registrazione dei dati degli eventi e delle movimentazioni possa avvenire anche entro 3 gg sulla BDN e non sul registro aziendale. Il documento prevede la comunicazione obbligatoria al Servizio veterinario competente per territorio di furti e smarrimenti dei capi entro 2 gg. Presentare un emendamento che consenta, per la situazione locale, che tale comunicazione possa avvenire anche agli organi di polizia giudiziaria (Corpo forestale valdostano).  (CGO 7 – Regolamento(CE) n. 1760/2000)

Eventi e movimentazioni di ovicaprini- Infine, la Regione Valle d'Aosta chiede modifiche anche sulla base della legislazione regionale che disciplina il settore dell’anagrafe del bestiame e della propria anagrafe del bestiame e delle aziende zootecniche che invia i dati alla Banca Dati Nazionale BDN. Tale normativa non prevede l’obbligatorietà del registro aziendale, sostituito dalla tenuta del registro informatizzato presente sulla banca dati regionale. Pertanto, va previsto un emendamento al testo che preveda che la registrazione dei dati degli eventi e delle movimentazioni possa avvenire anche sulla BDN e non sul registro aziendale. (CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004)