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GOVERNO CLINICO SENZA LIBERA PROFESSIONE

GOVERNO CLINICO SENZA LIBERA PROFESSIONE
È uscita di scena la riforma della libera professione. È questa la novità più interessante che emerge dalla nuova proposta di testo unificato in materia di governo clinico presentata dal relatore in commissione Affari sociali, Domenico Di Virgilio. Apprezzamento da parte delle opposizioni. I sindacati bocciano il testo.

"Ho deciso di eliminare la norma relativa alla libera professione per due motivi: il primo è dovuto al fatto che il ministro Fazio sta studiando un suo provvedimento in materia, il secondo per rispettare il ruolo delle regioni che su questo rivendicano una loro autonomia".

Con queste parole Domenico Di Virgilio (Pdl) spiega a QS il perchè della sua scelta di abbandonare, nella nuova proposta di governo clinico, l'articolato relativo alla libera profesione.

La nuova proposta di legge unificata qualora la commissione decidesse di adottarla come testo base, verrebbe a sostituire totalmente quella che la Commissione aveva adottato come testo base, il 23 marzo scorso. Testo al quale erano stati presentati emendamenti che però non sono mai stati esaminati. Di Virgilio quindi ha preferito, anche sulla scorta delle osservazioni critiche della Conferenza delle regioni, riscrivere un nuovo testo.

Il relatore illustrando le principali novità ha sottolineato come oltre a non contenere più le norme relative all'attività libero-professionale mancano anche quelle relative "alla responsabilità dei direttori di dipartimento". È confermata, invece, "la decisione di intervenire sulla valorizzazione del ruolo del Collegio di direzione, sulle procedure e i requisiti per la selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie e sulle procedure selettive per la nomina dei primari".

Per quanto riguarda invece l'articolo 7, norme in materia di limiti di età per il collocamento a riposo dei medici Di Virgilio in commissione ha sottolineato come questo "non penalizzi affatto i giovani medici, ma, al contrario, ne tuteli le future pensioni".

Le opposizioni per il momento sembrano aver gradito il testo Paola Binetti (UdCpTP) ha espresso "apprezzamento per l'ulteriore lavoro svolto dal relatore, che ha portato all'elaborazione di un testo più snello e omogeneo del precedente". Anche se ritiene "che non si possa rinunciare ad affrontare il tema del rapporto tra le università e le aziende ospedaliero-universitarie e quello della revisione, almeno a livello di princìpi, della disciplina della libera professione intramuraria".

Anche Anna Miotto (PD), ha espresso apprezzamento per "l'ulteriore lavoro svolto". Però ha richiesto "un maggiore approfondimento da parte della Commissione, prima di procedere eventualmente ad adottarlo come testo base". Per quanto riguarda invece la libera professione la Miotto si è detta in disaccordo con la Binetti "in quanto la legislazione vigente consente, quando non vi si oppongano rigidità organizzative, di gestire tale attività in modo trasparente e con piena soddisfazione dello stesso personale medico".

Più "attenta" alle esigenze delle regioni Laura Molteni (Lnp) che ha ricordato alla Commissione come le Autonomie "non hanno ancora espresso una valutazione sul nuovo testo proposto dal relatore, che dovrebbe essere esaminato il prossimo 12 ottobre dalla commissione salute della Conferenza delle regioni e, successivamente, in sede plenaria da parte della Conferenza medesima". Suggerendo, prima di procedere con l'esame del provvedimento, di aspettare la valutazione delle regioni al riguardo.

Su questo punto Lucio Barani (PdL), a titolo personale, ha espresso il suo convincimento secondo il quale "la Commissione non possa rinunciare alla propria autonomia di giudizio sulle materie di competenza statale, tra le quali rientra, indubbiamente, la disciplina dei limiti di età per il collocamento a riposo dei medici, anche al fine di superare l'attuale discriminazione a danno dei ricercatori".

Di seguito l'articolo 9 espunto dal testo:

Art. 9.
(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).

1. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il medesimo Servizio sanitario nazionale;
b) l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominata «intramuraria allargata»;
d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita il suo diritto allo svolgimento dell'attività libero-professionale in una delle forme di cui alla lettera c);
e) le aziende sanitarie locali e ospedaliere assicurano l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i princìpi di universalità e di equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.

 

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera, in misura tale da coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dell'attività medesima. Le tariffe devono essere comprensive di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'equipe e del personale di supporto nonché i costi pro quota per l'ammortamento e per la manutenzione delle apparecchiature;

c) è facoltà dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera non attivare, o attivare solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è gestita dall'azienda mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

e) le regioni, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni della attività libero-professionale per garantire il rispetto dei princìpi di cui alla lettera a); in particolare, le regioni disciplinano le modalità di controllo, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, dell'attività svolta dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate da ciascun dirigente nell'orario di lavoro dedicato all'attività istituzionale, nonché in quello dedicato all'attività libero-professionale, intramuraria o intramuraria allargata; le regioni, inoltre, verificano l'andamento delle liste di attesa nei servizi nei quali è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale, al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali;

f) le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività libero-professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo;
g) ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un'indennità di esclusività nella misura e nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva; tale indennità non è revocabile, ad esclusione del caso di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo; in tale ipotesi, essa non è destinabile dalle aziende sanitarie ad altre funzioni e costituisce risparmio aziendale;

 

h) le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale con regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali di cui alla lettera c) e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

i) nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

3. I risultati conseguiti nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, lettera e), sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute. In caso di perdurante inerzia della regione nell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate ai sensi del citato comma 2, lettere e) ed f), il Ministero della salute, fissato un congruo termine per adempiere alla regione inadempiente, adotta, anche avvalendosi dell'AGENAS e sentita la regione interessata, gli opportuni provvedimenti sostitutivi (fonte: quotidianosanita.it)

 

 

Allegati
pdf TESTO UNIFICATO GOVERNO CLINICO.pdf