+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dal 28 aprile +++
OMESSA CUSTODIA ANCHE SE C'E' CONCORSO DI COLPA
Qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un cane incustodito, va addebitata al proprietario la responsabilità del fatto per omessa custodia. Anche se c'è concorso di colpa della persona offesa per non essersi accorta tempestivamente di un ostacolo "prevedibile ed evitabile". Sentenza della Cassazione.
I proprietari di cani devono tassativamente monitorare "in ogni momento gli spostamenti" dei loro animali. Parola di Cassazione che sottolinea come "il proprietario di un cane è tenuto a controllarlo in ogni omento, al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo per i terzi, ed è in particolare tenuto a controllare i movimenti e gli spostamenti dell'animale, a prescindere da una sua aggressività".
In questo modo la quarta sezione penale (sentenza 34070) ha convalidato una condanna a 250 euro di multa per lesioni colpose nei confronti di un 45enne di Lanciano, Stefano D. P., colpevole di non aver monitorato costantemente gli spostamenti dei suoi cani che, fuoriusciti dal cancello sulla pubblica strada, avevano investito un motociclista, Osvaldo P., che si era procurato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni a causa della caduta. Da qui la multa per lesioni colpose inflitta al proprietario dei cani dal giudice di pace di Lanciano il 30 novembre 2009.
Contro la multa Stefano D. P. ha fatto ricorso in Cassazione, facendo presente che il cane che aveva impattato con la moto era morto che il motociclista indossava degli zoccoli pertanto poteva essere stato disattento o avere perso il controllo del mezzo. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha sottolineato che il proprietario dei cani legittimamente deve rispondere per le lesioni del centauro per "omessa custodia dei cani".
In proposito, la Suprema Corte ricorda ai proprietari di cani che sono tenuti "in ogni momento" a controllare anche i minimi spostamenti dei loro animali, "ben potendo rivelarsi pericolosi per le particolari situazioni del caso concreto come è stato nel caso di specie in cui gli animali hanno avuto libero accesso dove ciò non è consentito trattandosi di spazi destinati alla circolazione stradale".
Più in generale, la Cassazione ricorda che "qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell'animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa dove questa non si sia accorta tempestivamente dell'ostacolo prevedibile ed evitabile".