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PROTEINE ANIMALI, RIEPILOGO DEI DIVIETI NEI MANGIMI

PROTEINE ANIMALI, RIEPILOGO DEI DIVIETI NEI MANGIMI
Per uniformare l'applicazione del Regolamento 999/2001, il Ministero della Salute ha diramato ai Servizi Veterinari una nota riepilogativa di divieti e deroghe all'utilizzo delle proteine animali nell'alimentazione zootecnica, per la prevenzione e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi.

In seguito all'ultima visita ispettiva dell'FVO, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha diramato una circolare ai Servizi Veterinari sui divieti di utilizzo delle proteine animali nell'alimentazione zootecnica.

La nota, pubblicata integralmente sul portale fnovi.it, chiarisce l'applicazione dei divieti e delle deroghe consentite dal Regolamento CE 999/2001, che disciplina la prevenzione e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi e vieta la somministrazione di proteine animali ai ruminanti in primo in luogo, e anche ai non ruminanti, ammettendo tuttavia una serie di specifiche deroghe da sottporre a specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

Il chiarimento si rende necessario in seguito alle notevoli modifiche apportate al Regolamento nel corso degli ultimi dieci anni.

La nota sottolinea che, fatto salvo il divieto di cannibalismo disciplinato dal Regolamento 1069/2010, non vi sono divieti riguardo l'utilizzo di proteine animali per l'alimentazione degli animali carnivori da pelliccia e gli animali da compagnia.

Si evidenzia anche che in Italia- a differenza di quanto disposto dal Regolamento 999/2001 -non è consentito l'utilizzo come mangimi di tuberie radici ( materie prime vegetali) in caso di frammenti ossei, una decisione adottata dall'Italia sulla base dell'analisi del rischio condotta dall'ISS.

L'utilizzo di prodotti vietati nell'alimentazione di ruminanti quali la farina di pesce, il fosfato dicalcico e il fosfato tricalcico e i prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti, in stabilimenti che producono anche mangimi per ruminanti, deve sottostare a specifica autorizzazione previa verifica in loco dei requisiti minimi previsti. L'autorità competente dovrà verificare che le due tipologie di animali (animali d'allevamento ruminanti e non ruminanti) siano prodotti su linee produttive completamente separate. La linea produttiva comune è ammessa solo per la preparazione della componente di origine non animale, a condizione che l'impianto garantisca un flusso unidirezionale dal punto in cui vengono inserite le materie di origine animale non consentite, per evitare contaminazioni.

Allegati
pdf NOTA CIRCOLARE SUL REG 999 2001.pdf