La Conferenza delle Regioni sottolinea la necessità di precisare quali aspetti rientrino nei livelli minimi assistenziali a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Il documento di osservazioni al testo base per la riforma della 281 invade la competenza legislativa della Regione. Chiesta anche la verifica della copertura finanziaria e una chiara definizione delle attività di controllo e di vigilanza. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta da Vasco Errani, nella riunione del 7 Luglio ha approvato un documento di osservazioni sul Testo Unificato, attualmente all'esame del Parlamento, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Le Regioni osservano che il testo unificato interviene anche sulla disciplina della materia con norme di dettaglio, "invadendo la competenza legislativa della Regione e, per taluni aspetti, anche quella normativa comunale". Nell'impianto normativo generale "la sfera di autonomia regionale risulta, pertanto, fortemente compressa dall'incisivo e particolareggiato intervento normativo statale, che non lascia spazio alcuno alla legge regionale, nemmeno nell'individuazione delle competenze comunali, laddove all'articolo 12 disciplina, nel dettaglio, persino i singoli "Compiti dei Comuni".
Fra gli elementi più critici segnalati dalle Regioni: la necessità di una definizione precisa di quali aspetti rientrino nei livelli minimi assistenziali a carico del Sistema Sanitario Nazionale; la verifica della copertura finanziaria con chiara definizione degli ambiti di possibile utilizzo dei fondi nazionali a disposizione; l'esigenza di una chiara definizione delle attività di controllo e di vigilanza; la necessità di una valutazione dei costi e delle risorse finanziarie, strumentali e di personale potenzialmente a carico della spesa pubblica per dare attuazione a quanto disposto.
Le Regioni elencano inoltre le seguenti criticità:
1. definizione di ruoli, responsabilità e competenze. A tal proposito si evidenzia che nella bozza di testo unificato i Servizi Veterinari regionali non vengono inclusi nella definizione di "Servizio Veterinario pubblico" (art. 2, punto 1, lettera h);
2. necessità di definizione precisa di quali aspetti rientrino nei livelli minimi assistenziali a carico del Sistema Sanitario Nazionale;
3. copertura finanziaria con chiara definizione degli ambiti di possibile utilizzo dei fondi nazionali a disposizione;
4. chiara definizione delle attività di controllo e di vigilanza;
5. valutazione dei costi e delle risorse finanziarie, strumentali e di personale potenzialmente a carico della spesa pubblica per dare attuazione a quanto disposto.