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FRIULI, TUTELA ANIMALE: APPROVATO NUOVO REGOLAMENTO

FRIULI, TUTELA ANIMALE: APPROVATO NUOVO REGOLAMENTO
E' pubblicato sul BUR del Friuli Venezia Giulia, il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002 di esecuzione della legge regionale "in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina". Riformulati in particolare gli articoli relativi all'anagrafe canina e alle strutture di ricovero e custodia.

Il Presidente della Regione Friuli con decreto del 10 giugno 2011 n. 0134 ha modificato il decreto 6 giugno 2002, n.171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n.39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).


Il Presidente "ravvisata la necessità di una gestione più efficace ed efficiente della banca dati dell'anagrafe canina regionale, che preveda l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni in essa contenute e l'informatizzazione degli adempimenti amministrativi" ha ritenuto necessario apportare le modifiche al decreto del 6 giugno 2002, riformulandone in particolare gli articoli relativi all'anagrafe canina e alla strutture di ricovero.


A seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali presso le strutture di ricovero e custodia presenti sul territorio regionale al fine di determinare la tempistica da concedere per l'espletamento delle opere di adeguamento, è emerso che alcuni dei requisiti previsti per le strutture stesse dovrebbero essere rivisti, alla luce delle esperienze acquisite, senza recare pregiudizio per la salute ed il benessere degli animali, né creare particolari problematiche per gli operatori interessati, al fine di semplificarne e uniformarne l'applicazione.

Per quanto riguarda le modalità di identificazione l'articolo è stato sostituito con il seguente: "Ai fini dell'identificazione viene attribuito al cane un codice di riconoscimento numerico casuale e predeterminato contenuto in un micro-chip elettronico, conforme allo standard europeo ISO 11784 o ISO 11785, che è fornito dai servizi veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai veterinari libero professionisti; l'iscrizione all'anagrafe canina deve avvenire contestualmente all'identificazione o, nel caso non sia disponibile una connessione telematica, entro tre giorni dalla stessa."

Il Regolamento di modifica sostituisce anche gli allegati al decreto 171/Pres/2002 di richiesta di iscrizione all'anagrafe canina.

Il decreto in vigore da ieri, è pubblicato sul BUR n. 25 del 22 giugno 2011.

Allegati
pdf IL DECRETO DEL 10 GIUGNO 2011.pdf