Su richiesta di molti Soci che hanno manifestato dubbi circa la durata della validità del Test di Coggins, la SIVE ha inviato ai propri iscritti una nota esplicativa delle vigenti normative. "Qualsiasi richiesta che esuli da quanto previsto dalla legge è passibile di denuncia alle autorità competenti con conseguente richiesta danni".
Su richiesta di molti Soci che hanno manifestato dubbi circa la durata della validità del Test di Coggins, la SIVE (Società Italiana Veterinari per Equini) ha trasmesso ai propri iscritti una nota esplicativa delle vigenti normative. La circolare è firmata, a nome del Direttivo, dal Consigliere Massimo Magri.
L'O.M. 6 agosto 2010 " Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi" detta le modalità ed i tempi di esecuzione del test di Coggins, su tutti gli equidi stanziali di età superiore a sei mesi.
In data 31/01/2011 , a seguito di specifiche richieste, il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza che chiarisce il concetto di equidi stanziali:
"... Al fine di stabilire a quali animali si applica la diversa periodicità del controllo è stato introdotto il concetto di "equidi stanziali" col quale si intendono gli animali che, sulla base di quanto risulta nell'anagrafe degli equini, sono registrati in un'azienda ubicata in una determinata Regione, nella quale gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno...".
Per tutti gli equidi, salvo per i quelli che risiedono nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria e negli allevamenti di tutto il territorio nazionale in cui sono allevati anche muli, è previsto che la durata del test di Coggins sia di 24 mesi.
Sono state poste alcune obiezioni, per giustificare la richiesta del test di Coggins ogni 12 mesi:
1 - nulla vieta ad un Ente organizzatore di un evento, manifestazione, fiera, mostra, concorso ippico, di inserire norme più restrittive di quelle vigenti in ragione di una situazione locale o della semplice decisione in tal senso degli organizzatori.
2 - in qualche raro caso alcune scuderie , che ospitano concorsi e/o manifestazioni ippiche, hanno mantenuto in essere la qualifica di "indenni da AIE" ai sensi del DM 4 dicembre 1976 e successive m. e i. e, quindi, pretendono norme sanitarie più stringenti al fine di non perdere la qualifica in questione.
Tali obiezioni sono prive di valore legale.
1 - Non è consentito. Si tratta eventualmente di una norma pattizia, cioè di una clausola contrattuale che in quanto tale, necessita di accettazione da ambo le parti. Tuttavia, trattandosi di clausola predisposta dal contraente più forte in contrasto con le norme vigenti, va qualificata come clausola vessatoria e pertanto nulla.
2- Il DM 4 dicembre 1976 è stato abrogato dalla circ. 3/95 del MdS.
Qualsiasi richiesta che esuli da quanto previsto dalla legge è passibile di denuncia alle autorità competenti con conseguente richiesta danni.