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CONTRIBUTO INTEGRATIVO PIU’ ALTO, PAGA IL CLIENTE

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il ddl Lo Presti per aumentare il contributo previdenziale integrativo. La novità riguarda 12 categorie professionali, veterinari esclusi, che per accrescere le pensioni future, dovranno scaricare sul cliente l'aumento. Il provvedimento riaccende il dibattito su esigenze apparentemente contrapposte: pensione futura e tenore di vita attuale.

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Il Senato ha approvato il Ddl Lo Presti che innalza fino al 5% il contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. Il testo modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con la finalità " di adeguare i regimi pensionistici di queste categorie alla nuova realtà economico-sociale".

La novità riguarda 12 categorie professionali, fra le quali non rientrano i medici veterinari, che per accrescere le pensioni future, dovranno scaricare sul cliente l'aumento. Il provvedimento, che non interessa l'Ente di previdenza dei veterinari, ha riacceso il dibattito tra le esigenze di sostenibilità e tenore di vita.
Il provvedimento prevede che la misura del contributo previdenziale integrativo, che secondo la legislazione vigente è prefissata, sia stabilita con delibera dell'ente o della cassa competente, approvata dai Ministeri vigilanti e che il contributo integrativo sia riscosso direttamente dall'iscritto, all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del cliente e previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

Inoltre, l'ente o cassa competente può destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali dei contributi mediante delibera adottata secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente, nonché dallo statuto e dal regolamento dell'ente o cassa, ed approvata dai Ministeri vigilanti.

Di seguito il testo approvato

Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo.
Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.
Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.