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E’ ABUSO DI PROFESSIONE ANCHE L’ATTIVITA’ TIPICA

E’ ABUSO DI PROFESSIONE ANCHE L’ATTIVITA’ TIPICA
A qualificare una libera professione non è solo l'attività riservata per legge ai soli iscritti ad un Albo, ma anche quella cosiddetta "tipica", cioè "caratteristica" di quel profilo. La Cassazione interviene su un caso di abuso di professione e stabilisce che il reato si configura anche se non c'è una legge che sancisce la riserva esclusiva.

A qualificare una libera professione non è solo l'attività riservata per legge ai soli iscritti ad un Albo, ma anche quella cosiddetta "tipica", cioè "caratteristica" di quel profilo. Per questo la Cassazione, con la sentenza 10100/2011, ha stabilito che commette esercizio abusivo della professione di commercialista il consulente del lavoro che presta assistenza fiscale e redige o controlla il bilancio di un'impresa.

La sentenza della Suprema Corte assume rilevanza perché non riconosce l'esercizio abusivo solo in caso di esercizio illecito di una attività riservata per legge, ma anche in caso di esercizio di una attività "tipica" di una determinata professione. In sostanza, le attività «caratteristiche» vanno messe sullo stesso piano di quelle esclusive. E non è necessario, per stabilire se una prestazione integri il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice penale) una clausola di riserva esclusiva sancita dal Legislatore.

E' sufficiente - spiegano i Giudici - l'accertamento che la prestazione erogata costituisce un atto tipico, caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l'abilitazione».

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf