• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31390

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

RANDAGISMO, LA SCUOLA PRENDA MISURE ANTI-INTRUSIONE

RANDAGISMO, LA SCUOLA PRENDA MISURE ANTI-INTRUSIONE
Paga la scuola se il cane randagio morde l'alunno nel cortile. Per la Cassazione il risarcimento non è dovuto solo se l'istituto dimostra di avere adottato misure anti-intrusioni. Alla vittima spetta provare che il danno si è verificato nel corso della prestazione scolastica.

Risponde il ministero dell'Istruzione per la lesione allo studente morso da un cane incustodito nel cortile della scuola, a meno che l'amministrazione non provi che erano stati posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare intrusioni di terzi nell'istituto e nelle sue pertinenze. È quanto emerge dalla sentenza n. 3680 del 15 febbraio 2011, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione.

Accolto, nella specie, il ricorso della studentessa aggredita da un cane randagio davanti alla scuola, passati pochi minuti dalla fine delle lezioni. Dopo l'accoglimento della domanda d'iscrizione proposta dall'allievo, in capo all'amministrazione scatta l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'alunno per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica. E ciò anche per evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. L'obbligo di garantire l'incolumità dei minori, peraltro, riguarda tutte le attività svolte nell'istituto, il quale mette a disposizione degli studenti aule, laboratori e palestre, oltre che il personale docente e non docente.

Il ministero dell'Istruzione può essere chiamato a rispondere per responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale: il titolo appartiene alla prima categoria se la domanda è fondata sull'inadempimento rispetto al vincolo negoziale di vigilare, assunto ad hoc dall'autore del danno, oppure di tenere o non tenere una determinata condotta; il titolo afferisce invece alla seconda categoria laddove la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (neminem laedere). E da un solo evento lesivo può scaturire per l'amministrazione una duplice responsabilità con il danneggiato può scegliere di farne valere una sola o entrambe.

Sarà il giudice del rinvio, nel caso della studentessa napoletana, a mettere la parola "fine" alla vicenda. Nel frattempo la Suprema corte chiarisce la ripartizione dell'onere della prova, per cui si applica il regime ex articolo 1218 Cc: spetta alla vittima della lesione provare che il danno si è verificato nel corso della prestazione scolastica, mentre compete all'amministrazione dimostrare che l'evento pregiudizievole è stato determinato da una causa non imputabile all'insegnante né alla scuola (perché ad esempio l'istituto ha predisposto accorgimenti "anti-invasione"). (fonte: Cassazione.net)

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf