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LEGGE ETICHETTATURA, SANZIONI ANCHE PER L’ALLEVATORE

LEGGE ETICHETTATURA, SANZIONI ANCHE PER L’ALLEVATORE
La nuova legge sull'etichettatura ha introdotto nuove sanzioni sulla produzione e per il commercio dei mangimi. Le nuove disposizioni aggiornano una legge del 1963. Sanzionati il commercio di prodotti non rispondenti alle prescrizioni stabilite, contenenti sostanze vietate e con dichiarazioni ingannevoli sulla loro composizione. Sanzioni anche per l'allevatore che li detiene e li somministra.

La nuova legge sull'etichettatura, approvata in sede legislativa dalla Commissione Agricoltura della Camera ha aggiornato le sanzioni pecuiniarie sulla produzione e per il commercio dei mangimi. Le nuove disposizioni sostituiscono gli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi).

Sanzionato il commercio di mangimi non rispondenti alle prescrizioni stabilite ( fino a 15mila euro), contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego ( fino a 30mila euro) e con dichiarazioni ingannevoli sulla composizione (fino a 66mila euro).

La detenzione e la somministrazione di mangimi contenenti sostanze vietate e dichiarazioni ingannevoli sui contenuti dichiarati si applica anche all'allevatore nella stessa misura. La reiterazione delle violazioni e la presenza di pericoli per la salute umana può comportare la sospensione dell'attività o la chiusura definitiva.

Di seguito gli articoli 22 e 23 come riformulati dalla Legge Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

«Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi».

«Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni».