• Utenti 12
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31873
cerca ... cerca ...

UNIRE, SENTENZA DEL TAR PER CONDOTTA OMISSIVA

UNIRE, SENTENZA DEL TAR PER CONDOTTA OMISSIVA
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un privato e ordinato all'Unire di rispondere espressamente alle domande presentate nel 2007 per l'iscrizione di due distinti puledri nel Libro Genealogico Cavallo da Sella. L'UNIRE ha il dovere di rispondere e il proprietario ha il diritto di pretenderla. Respinta invece la richiesta di risarcimento danni avanzata dal ricorrente.

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un proprietario e ordinato all'Unire di rispondere espressamente alle domande presentate nel 2007 per l'iscrizione di due puledri nel Libro Genealogico Cavallo da Sella. Il ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dall'UNIRE in seguito alla presentazione al competente Settore "Area Cavallo da Sella" .

Con due distinte note del 16 marzo 2009 l'Ente comunicava i motivi ostativi (anch'essi impugnati, ma nel cui merito il TAR non si pronuncia) all'accoglimento delle domande di iscrizione, invitando il ricorrente a presentare osservazioni, che furono date in pochi giorni. In seguito l'UNIRE non ha più adottato alcun provvedimento, malgrado numerosi solleciti ed inviti a provvedere.
Secondo il proprietario è "palese illegittimità della condotta omissiva" dell'Ente che a norma di legge è tenuto concludere il procedimento iniziato ad istanza di parte mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di contenuto positivo o negativo.

Secondo il TAR, l'obbligo da parte dell'UNIRE di provvedere sulla istanza di iscrizione nel Libro Genealogico Cavallo da Sella sussiste non solo per espresse disposizioni di legge, ma anche quando il richiedente è titolare di "una posizione qualificata" e, in quanto proprietario, "è legittimato ad avanzare l'istanza". Sicché, sentenzia il TAR, "a fronte di un procedimento iniziato su istanza di parte, consegue l'obbligo di concludere il procedimento medesimo con provvedimento espresso".

"Tale dovere - conclude la sentenza- non risulta essere stato adempiuto, posto che il ricorrente non ha ricevuto alcun atto formale assunto dall'UNIRE, ma, come riferito in narrativa, soltanto il preavviso di rigetto. Quest'ultimo, come noto, costituisce atto endoprocedimentale e, come tale, non è suscettibile di esprimere la volontà definitiva dell'Amministrazione".

Respinta invece la domanda di accertamento del danno ingiusto e, conseguentemente, la condanna dell'U.N.I.R.E. al risarcimento del danno. Il TAR conclude per un riconoscimento risarcitorio qualora l'Ente si rifiutasse di adempiere all'ordine del Tribunale e il proprietario nuovamente per questo ricorresse.

Allegati
pdf LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO.pdf