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TRAFFICO DI CUCCIOLI, SANZIONI IN VIGORE

TRAFFICO DI CUCCIOLI, SANZIONI IN VIGORE
La Legge 4 novembre 2010, n. 201 è in vigore dal 4 dicembre. Efficaci le norme di adeguamento dell'ordinamento interno che hanno introdotto il reato penale di traffico di animali da compagnia e la perseguibilità della loro introduzione illecita. Sanzioni penali più alte per uccisione e maltrattamento animale. La Legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno) è entrata in vigore il 4 dicembre 2010.

Modificato il Codice penale con l'inasprimento delle pene per l'uccisione (reclusione da quattro mesi a due anni) e il maltrattamento di animali (punibile con la reclusione innalzata da tre a diciotto mesi o con la multa innalzata da 5.000 a 30.000 euro).

Introdotta una nuova fattispecie di reato penale: il traffico illecito di animali da compagnia, punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Per "traffico illecito di animali da compagnia" si intende un'attività svolta " al fine di procurare a se' o ad altri un profitto,
reiteratamente o tramite attivita' organizzate" che ha per oggetto l'introduzione nel territorio nazionale animali da compagnia " privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale".

Perseguibile anche l' introduzione illecita di animali da compagnia: chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale o in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. Sono previste sanzioni amministrative accessorie per il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che commette reiterazione di introduzione illecita.