E' pronto per il Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che introdurrà in Italia il sistema di tracciabilità dei suini, attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali. Il provvedimento recepisce nell'ordinamento italiano gli obblighi dettati dalla direttiva europea 2008/71/CE del 15 luglio 2008.
E' pronto per il Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che introdurrà in Italia il sistema di tracciabilità dei suini, attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali. Il provvedimento, che recepisce nell'ordinamento italiano gli obblighi dettati dalla direttiva europea 2008/71/CE del 15 luglio 2008, stabilisce le prescrizioni minime in fatto di identificazione dei capi e si aggiunge alle altre norme, eventualmente approvate da Bruxelles per sradicare o controllare le malattie.
Italia Oggi anticipa i contenuti del provvedimento. Verrà così istituito un elenco informatizzato, che raccoglierà tutte le aziende agricole e gli allevamenti all'aria aperta, in cui gli animali siano tenuti, allevati o commercializzati. Comprese le stalle di sosta e i mercati. L'elenco sarà curato e tenuto dalla banca dati nazio-nale dell'anagrafe zootecnica del ministero della salute. E le aziende continueranno a essere schedate nell'elenco informatiz-zato, finché non saranno trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto. Per l'azienda, invece, scatteranno altri obblighi. Ogni «detentore» di suini, cioè qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporane-amente, degli animali (anche per conto di, un proprietario), dovrà aggiornare il registro aziendale cartaceo degli animali. Su questo vincolo c'è una sola scappatoia: la deroga scatterà qualora l'azienda detenga un solo animale, desti-nato al consumo personale.
Per tutti gli altri scatterà il vincolo di compilazione del registro. Che dovrà essere composto da pagine numerate progressivamente e dovrà contenere tre tipi di informazioni:- numero di animali presenti in azienda;- movimentazioni dei capi, con indicazione del numero di ani-mali interessati a ogni operazione di entrata e uscita; specifica dell'origine e desti-nazione di ciascun capo, nonché data delle movimentazioni stesse.
Ogni gestore di suini (detentore, ndr) dovrà poi mettere a disposizione dell'autorità competente le informazioni su origine, identificazione e destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati e commercializzati. Inoltre, avrà l'obbligo di identifi-care sempre i suini entro il loro 70° giorno di vita e, in ogni caso, prima che i suini lascino l'azienda in cui sono nati. A conti fatti, per ogni allevamento, la banca dati dovrà avere: la consistenza totale corri-spondente a quanto indicato nel registro aziendale al 31/12 dell'anno in corso, calcolando i soli suini di età superiore ai 70 giorni; il totale nascite/decessi (da calcolare entro il 31 gennaio dell'anno successivo); il numero di riproduttori pre-senti, ma anche di verri, scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).
Lo schema di dlgs disciplina, infine, regole di importazione,controlli e sanzioni, per chi viola gli obblighi di legge. La sanzione massima è quella prevista per il responsabile legale dell'azienda: se costui non provvede alla regi-strazione della azienda presso il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio andrà incontro a una multa compresa tra, 5.164 e 30.987 euro.