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ANAGRAFE DEI SUINI, PRONTO IL DECRETO

ANAGRAFE DEI SUINI, PRONTO IL DECRETO
E' pronto per il Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che introdurrà in Italia il sistema di tracciabilità dei suini, attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali. Il provvedimento recepisce nell'ordinamento italiano gli obblighi dettati dalla direttiva europea 2008/71/CE del 15 luglio 2008.

E' pronto per il Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che introdurrà in Italia il sistema di tracciabilità dei suini, attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali. Il provvedimento, che recepisce nell'ordinamento italiano gli obblighi dettati dalla direttiva europea 2008/71/CE del 15 luglio 2008, stabilisce le prescrizioni minime in fatto di identificazione dei capi e si aggiunge alle altre norme, eventualmente approvate da Bruxelles per sradicare o controllare le malattie.


Italia Oggi anticipa i contenuti del provvedimento. Verrà così istituito un elenco informatizzato, che raccoglierà tutte le aziende agricole e gli allevamenti all'aria aperta, in cui gli animali siano tenuti, allevati o commercializzati. Comprese le stalle di sosta e i mercati. L'elenco sarà curato e tenuto dalla banca dati nazio-nale dell'anagrafe zootecnica del ministero della salute. E le aziende continueranno a essere schedate nell'elenco informatiz-zato, finché non saranno trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto. Per l'azienda, invece, scatteranno altri obblighi. Ogni «detentore» di suini, cioè qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporane-amente, degli animali (anche per conto di, un proprietario), dovrà aggiornare il registro aziendale cartaceo degli animali. Su questo vincolo c'è una sola scappatoia: la deroga scatterà qualora l'azienda detenga un solo animale, desti-nato al consumo personale.


Per tutti gli altri scatterà il vincolo di compilazione del registro. Che dovrà essere composto da pagine numerate progressivamente e dovrà contenere tre tipi di informazioni:- numero di animali presenti in azienda;- movimentazioni dei capi, con indicazione del numero di ani-mali interessati a ogni operazione di entrata e uscita; specifica dell'origine e desti-nazione di ciascun capo, nonché data delle movimentazioni stesse.


Ogni gestore di suini (detentore, ndr) dovrà poi mettere a disposizione dell'autorità competente le informazioni su origine, identificazione e destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati e commercializzati. Inoltre, avrà l'obbligo di identifi-care sempre i suini entro il loro 70° giorno di vita e, in ogni caso, prima che i suini lascino l'azienda in cui sono nati. A conti fatti, per ogni allevamento, la banca dati dovrà avere: la consistenza totale corri-spondente a quanto indicato nel registro aziendale al 31/12 dell'anno in corso, calcolando i soli suini di età superiore ai 70 giorni; il totale nascite/decessi (da calcolare entro il 31 gennaio dell'anno successivo); il numero di riproduttori pre-senti, ma anche di verri, scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).


Lo schema di dlgs disciplina, infine, regole di importazione,controlli e sanzioni, per chi viola gli obblighi di legge. La sanzione massima è quella prevista per il responsabile legale dell'azienda: se costui non provvede alla regi-strazione della azienda presso il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio andrà incontro a una multa compresa tra, 5.164 e 30.987 euro.