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CASSAZIONE: ATTENERSI A RICETTA VETERINARIA

CASSAZIONE: ATTENERSI A RICETTA  VETERINARIA
È da ritenere "macroscopica" la responsabilità del soggetto che all'interno della farmacia, pur in presenza di ricetta ove sia precisata la denominazione del prodotto destinato a cani e gatti, consigliava l'acquisto di altro prodotto". In caso di decesso, la responsabilità del farmacista è esclusa se consegna il farmaco veterinario prescritto. Sentenza della Cassazione Civile.

È da ritenere "macroscopica" la responsabilità del soggetto che all'interno della farmacia, pur in presenza di ricetta ove sia precisata la denominazione del prodotto destinato a cani e gatti, consigliava l'acquisto di altro prodotto con diversa concentrazione del principio attivo e senza nessuna avvertenza, in termini chiari e precisi, circa le modalità di utilizzazione e somministrazione del prodotto. Lo afferma in questi giorni la Cassazione Civile in una sentenza che risponde alla domanda: Quali sono le responsabilità del farmacista in materia di prescrizioni medico-veterinarie?

Nel caso in questione viene affermata la responsabilità del titolare della farmacia per avere consegnato ad un incaricato del cliente piuttosto che il prodotto medicinale prescritto nel dosaggio indicato dal veterinario, altro medicinale con lo stesso principio attivo, ma destinato a curare animali di diversa e grossa taglia. L'evento ha determinato la morte di quattro cani di razza e di un cane meticcio, ai quali il prodotto medicinale veniva fatto somministrare su incarico dell'allevatore senza che costui né il suo incaricato neppure fossero stati informati del fatto che quello consegnatogli non dovesse essere usato per animali di taglia minore, quali cani e gatti.

La responsabilità del farmacista deve essere esclusa, salvi taluni profili opportunamente evidenziati nel testo della sentenza, quando lo stesso si attenga alle prescrizioni mediche contenute nella ricetta, che è il documento, compilato dal professionista abilitato, contenente tutte le informazioni necessarie per la dispensa del medicinale. (fonte: Centro Studi Diritto Sanitario)