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DIRETTIVA UE PER PROTEGGERE GLI UCCELLI SELVATICI

DIRETTIVA UE PER PROTEGGERE GLI UCCELLI SELVATICI
La conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio comunitario. E' l'obiettivo della nuova Direttiva Europea 2009/147/CE, di cui sono destinatari tutti gli Stati membri. Disciplinate la protezione, la gestione e lo sfruttamento di queste specie. La direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. La conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio comunitario. E' l'obiettivo della nuova Direttiva Europea 2009/147/CE, di cui sono destinatari tutti gli Stati membri. La Direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici. La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione da parte dell'uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie. Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.

Deroghe al regime di protezione possono essere ammesse: nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.