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ANAGRAFE OVICAPRINI, ORDINANZA E DECRETI IN ARRIVO

ANAGRAFE OVICAPRINI, ORDINANZA E DECRETI IN ARRIVO
Sono in arrivo le disposizioni ministeriali per l'applicazione del regolamento CE 21/2004. Imminente in Gazzetta Ufficiale un' apposita Ordinanza. In corso di predisposizione il Decreto per la regolamentazione dell'anagrafe degli ovicaprini e il Decreto con la relativa disciplina sanzionatoria. Nota di chiarimenti della Direzione Generale di Sanità Animale.

Dal 31 dicembre 2009 l'identificazione elettronica diventa obbligatoria per gli animali delle specie ovina e caprina. La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha diffuso una nota di chiarimenti. I nuovi nati dovranno essere identificati, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, e cioè entro sei mesi dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato, attraverso l'applicazione di due distinti mezzi di identificazione:

a) un identificativo elettronico nella forma di bolo endoruminale o marchio auricolare elettronico e

b) un identificativo "convenzionale" nella forma di un marchio auricolare o tatuaggio (quest'ultimo inapplicabile per animali oggetto di scambi intracomunitari)

I marchi auricolari convenzionali e il tatuaggio dovranno essere conformi a quanto indicato nella circolare ministeriale del 28 luglio 2005, mentre i mezzi per l'identificazione elettronica dovranno fare riferimento alla più recente circolare ministeriale del 30 marzo 2007 "procedure operative per l'applicazione dell'identificazione elettronica nei piccoli ruminanti".

Il codice identificativo univoco da imprimere sui transponder, attribuito dalla Banca Dati Nazionale, deve essere lo stesso codice identificativo riportato sul marchio auricolare convenzionale o nel tatuaggio (fatta eccezione per la sigla IT che sarà trasformata nel codice ISO 3166 che per l'Italia corrisponde al numero 0380). Nel caso di marcatura elettronica di animali già identificati precedentemente, è possibile utilizzare un codice elettronico riportante come cifra della provincia il codice 274, nel rispetto di specifiche indicazioni ministeriali.

Gli animali destinati ad essere macellati prima dei dodici mesi e non destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi Terzi, resta valida la possibilità di utilizzare la cosiddetta identificazione semplificata: applicazione di un unico marchio auricolare apposto all'orecchio sinistro e riportante almeno il codice di identificazione dell'azienda di uscita. Per gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 restano applicabili le disposizioni indicate nella circolare ministeriale del 28 luglio 2005.

La nota conclude preannunciando l'imminente pubblicazione di un' apposita Ordinanza ministeriale per l'applicazione del Regolamento europeo 21/2004. Sono infine in via predisposizione il Decreto per la regolamentazione dell'anagrafe degli ovicaprini e il Decreto con la relativa disciplina sanzionatoria.

Allegati
pdf NOTA DELLA DGSAFV ANAGRAFE OVICAPRINI.pdf