Secondo le previsioni della proposta di legge dell'On Siliquini, l'attività professionale può essere svolta in forma individuale, associativa o a mezzo di società tra professionisti, anche se appartenenti ad ordini diversi, ma sempre tra soggetti iscritti ad albi. Si sono previsti diversi modelli organizzativi per meglio adattarsi alle diverse realta` , sempre pero` mantenendo il principio dell'esclusione del socio di puro capitale per assicurare l'autonomia dell'agire professionale (non sono ammessi soggetti estranei alla professione ovvero soci capitalisti che possano compromettere la trasparenza o condizionare la libera attivita` su cui devono poter fare affidamento i cittadini). Possono quindi essere soci unicamente persone fisiche che, gia` al momento della sottoscrizione delle quote sociali, siano in possesso dei requisiti previsti di abilitazione e di iscrizione all'albo.
Sono ammesse le societa` multi professionali.
Le societa` si costituiscono per atto pubblico e possono esercitare l'attivita` solo dopo la loro iscrizione in appositi registri allegati agli albi. Con questa prescrizione si e` voluto assoggettare le societa` stesse alla disciplina degli ordini e dei collegi e, quindi, alla vigilanza deontologica e disciplinare.
Le societa` si articolano su due modelli principali: la societa` semplice tra professionisti (STP), a base personale, e la societa` professionale a responsabilita` limitata (SPRL), a base capitalistica e destinata a organizzazioni piu` strutturate.
L'amministrazione della STP e` sempre affidata ai soci, mentre nella SPRL lo statuto puo` stabilire che sia amministrata anche da non soci, purche´ professionisti. Entrambe le societa` sono escluse dalle procedure concorsuali. In entrambe, la responsabilita` professionale della societa` concorre con quella del professionista che ha eseguito l'atto professionale, sia pure con titolo diverso, ma con garanzie analoghe per il committente. La possibilita` per quest'ultimo di individuare specificamente i singoli professionisti responsabili dell'incarico rende piu` trasparente e consapevole la relazione professionale. Di rilievo e` la disposizione per cui le quote delle SPRL sono normalmente cedibili per atti tra vivi, salvo eventuali limiti o clausole di gradimento poste dallo statuto, e la disciplina sul pegno e il sequestro delle stesse.
Fortemente innovativa, infine, e` la previsione di copertura assicurativa obbligatoria: tutti i professionisti sono tenuti a stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attivita`.