Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha esercitato correttamente il proprio potere di ordinanza. La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso della Provincia Autonoma di Trento che chiedeva l'annullamento dell'Ordinanza "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
Una ordinanza senza "idonea base giuridica" e che si "sovrappone alla normativa provinciale".Questo il punto di vista della Provincia Autonoma di Trento che ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per l'annullamento dell'Ordinanza ministeriale 6 agosto 2008, "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
Ma la Corte Costituzionale, in data 1 aprile 2009 (sentenza n. 105), ha respinto il ricorso giudicandolo "inammissibile" e fondato da un richiamo "del tutto indefinito e quindi generico" circa le attribuzioni riservate alla Provincia dal Titolo V della Costituzione in ambito sanitario.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta a sostegno del provvedimento, ha evidenziato che "le motivazioni di carattere sanitario poste a fondamento del provvedimento, quali l'incremento del randagismo, il possibile diffondersi di malattie infettive, l'aumento degli incidenti stradali, nonché i recenti e numerosi casi di aggressione di cani rinselvatichiti, rappresenterebbero validi presupposti in base ai quali il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avrebbe esercitato il potere di ordinanza". Queste ragioni, secondo la difesa erariale, hanno "un'indubbia rilevanza generale, posto che il fenomeno del randagismo investirebbe oggettivamente non soltanto l'originario territorio in cui si manifesta, ma anche ambiti territoriali limitrofi, giustificando un intervento che disponga misure uniformi per tutto il territorio nazionale".
L'Avvocatura dello Stato ha anche ricordato una precedente sentenza della Corte Costituzionale su analogo contenzioso in materia di aggressività canina (sentenza n. 222 del 2006) in cui si poneva una identica ratio: il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini dinanzi al rischio di attacco da parte di cani di razze con un particolare potenziale di aggressività. Questa stessa ratio trova applicazione anche nell'Ordinanza 6 agosto 2008, "cosicchè si dovrebbero ritenere prevalenti le esigenze di sicurezza pubblica, con conseguente legittimità del provvedimento impugnato".