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IN TOSCANA IL PET CORNER È LEGGE

IN TOSCANA IL PET CORNER È LEGGE
Con la Legge Regionale 6 marzo 2009, n. 7, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 13 marzo, la Toscana ha disciplinato le strutture veterinarie pubbliche e private con un atto di natura legislativa. Le attività accessorie non sono considerate commerciali. Via libera anche al servizio di toelettatura. Con la Legge Regionale 6 marzo 2009, n. 7, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 13 marzo, la Toscana ha disciplinato le strutture veterinarie pubbliche e private con un atto di natura legislativa. Assume forza di legge la regolamentazione che altrove ricalca in forma di recepimento l'Accordo Stato Regioni sui requisiti minimi, tecnologici organizzativi e strutturali. La scelta della Legge come strumento giuridico consente alla Regione di introdurre un preciso apparato sanzionatorio e di introdurre alcune novità in sede regionale. Fra queste ultime, vanno sicuramente annoverate le "attività accessorie" (articolo 11), che nello spirito della legge toscana vanno nella direzione della "diversificazione del servizio offerto ai cittadini".

Viene infatti consentita all'interno delle strutture veterinarie, "la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale". Per svolgere queste attività è richiesto di darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio. La cessione di beni accessori può essere effettuata nel rispetto di alcuni criteri: a) effettuazione esclusivamente ad opera del medico veterinario nei riguardi del detentore dell'animale in cura; b) divieto di pubblicità all'esterno della struttura veterinaria; c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per la prestazione professionale sanitaria. Non si tratta di attività di tipo commerciale: è infatti vietato all'interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di attività diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento.

Fra le attività accessorie, si ammette anche l'attività di toelettatura animale per la quale si fissano alcune condizioni: a) che l'attività sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati da quelli destinati all'attività sanitaria; b) i locali adibiti all'attività di toelettatura siano dotati individualmente dei requisiti richiesti per lo studio veterinario: almeno un locale adibito ad attività professionale e di servizio igienico. c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.

Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni sulle attività accessorie e sulla toelettatura è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. La vigilanza sul pet corner spetta al Comune.

Allegati
pdf LEGGE TOSCANA STRUTTURE VETERINARIE.pdf