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CORTE UE: IN ITALIA NON SI ESERCITA SENZA ABILITAZIONE

[IMMAGINE2]Per svolgere una professione regolamentata in Italia non basta il titolo universitario anche se questo titolo è sufficiente e riconosciuto in altri paesi europei. Lo ribadisce la Corte di Giustizia Europea: per l'iscrizione ad un Albo italiano è necessario l'esame di Stato.

[IMMAGINE3]La semplice omologazione di un titolo rilasciato da un altro stato membro non basta ad accedere ad una professione regolamentata. Nello Stato in cui è richiesto il requisito dell'abilitazione di Stato e dell'iscrizione all'Ordine non si può esercitare a prescindere.

L'ha chiarito la Corte di Giustizia Europea, intervenuta con una sentenza su una causa di riconoscimento della qualifica professionale di un ingegnere italiano che pretendeva di esercitare in Italia con il solo possesso di un diploma conseguito in Spagna.

Ma, gli Stati membri, si legge nella sentenza della Corte, conservano la facoltà di stabilire il livello di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni professionali fornite sul loro territorio. In virtù di questo principio, i giudici del Lussemburgo hanno chiarito che non basta un titolo di studio, sia pure "omologato" per esercitare una professione regolamentata in Italia e che per l'iscrizione all'albo italiano è necessario comunque sostenere l'esame di Stato (prova non prevista in Spagna) o avere ottenuto una formazione analoga in altro stato europeo.

Il professionista in causa non aveva sostenuto l'esame di Stato previsto dalla normativa italiana per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere. Malgrado ciò il Ministero della Giustizia italiano aveva riconosciuto la validità del titolo spagnolo ai fini della sua iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha impugnato tale decisione ottenendo soddisfazione in sede europea anche perché, un «diploma» non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame, né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.

Non si può consentire "ad un soggetto che abbia conseguito, nello Stato membro in cui ha svolto i suoi studi, esclusivamente un titolo che, di per sé, non dà accesso alla professione regolamentata, di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito altrove attesti l'acquisizione di una qualifica supplementare o di un'esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio".