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PRECARI, C’E’ L’EMENDAMENTO MA NON DI GOVERNO

PRECARI, C’E’ L’EMENDAMENTO MA NON DI GOVERNO
Il senatore Lucio Malan ha presentato un emendamento per il rinnovo dei contratti del personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero della salute. Il testo ricalca quello che ci si aspettava a firma del Governo. Malan: aspettare il parere della Commissione Bilancio.

L' emendamento presentato in Commissione Affari Costituzionali dal senatore Lucio Malan (PDL) inserisce nel decreto "milleproroghe" un articolo aggiuntivo, il 34-bis, per il rinnovo dei contratti dei veterinari dirigenti degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute.


Il testo ricalca quello che ci si aspettava venisse depositato a firma del Governo, il che fa dubitare che all'interno dell'Esecutivo si sia raggiunta un'intesa tra Salute, Funzione Pubblica e Finanze. E proprio dal Tesoro verrebbe l'ostacolo principale. Tuttavia, l'intervento del senatore Lucio Malan, mantiene viva l'attenzione della politica alla causa dei precari del ministero e, trattandosi di un esponente della maggioranza, può far sperare in un ampio consenso.

Il relatore Malan (PdL) ha tuttavia fatto notare in Commissione che "è stato presentato un numero elevato di emendamenti, la maggior parte dei quali reca disposizioni aggiuntive al testo del decreto-legge". Pertanto, il senatore ritiene che "per la valutazione di tali proposte di modifica sia utile attendere il parere della Commissione bilancio".


L'ANMVI ha trasmesso una nota di sostegno all'emendamento al relatore Malan (PdL) ai senatori delle Commissioni incaricate dell'esame del "milleproproghe" e al Governo.

Il testo dell'emendamento:

«Art. 34-bis. - (Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)
1. Al fine di garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista in servizio al 30 settembre 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia, per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati complessivamente in e 8.090.000,00 per l'anno 2009 ed in e 14.780.000,00 a decorrere dall'anno 2010, si provvede per il 2009 quanto ad e 6.053.000 mediante quota parte delle riduzioni alle autorizzazioni di spesa rispettivamente recate dall'articolo 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 e dall'applicazione dell'articolo 1, comma 402 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad e 2.037.000 a valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire previsto dall'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; per gli anni dal 2010 al 2014 quanto ad e 11.762.000 mediante le riduzioni alle autorizzazioni di spesa rispettivamente recate dall'articolo 4 del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dall'applicazione dell'articolo 1, comma 402 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 24, comma 4 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e quanto ad e 3.018.000 a valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire previsto dall'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti subordinatamente all'accertamento dell'effettiva acquisizione delle risorse a tal fine necessarie e nei limiti delle risorse stesse».