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STUDI DI SETTORE, QUANDO SCATTA L’ACCERTAMENTO?
Accertamento, valore dei beni strumentali, gestione del contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate ha risposto in teleconferenza ai dubbi dei contribuenti sugli studi di settore.
In occasione di una teleconferenza di ItaliaOggi dedicata alle novità delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a una serie di quesiti formulati dagli esperti del quotidiano economico. I principali interrogativi dei contribuenti riguardano l'accertamento. Al riguardo, è stato precisato che per i contribuenti non congrui che si collocano "naturalmente" all'interno dell'"intervallo di confidenza", l'accertamento è un'ipotesi "residuale".
Gli uffici, infatti, valutano la possibilità di selezionarli per il controllo solamente dopo aver privilegiato la selezione dei soggetti con scostamenti di valore più elevato. Gli stessi criteri non possono essere utilizzati per i contribuenti non congrui che effettuano l'adeguamento all'interno dell' "intervallo di confidenza": in questa circostanza, c'è una scelta discrezionale del contribuente che, nel caso di un valore inferiore al puntuale, anche se possibile, è tenuto a motivarlo se richiesto dall'ufficio. Inoltre, per i casi in cui non possono essere effettuate le rettifiche sulla base di presunzioni semplici, il contribuente deve dichiarare, anche per effetto dell'adeguamento, un ricavo o compenso pari o superiore a quello puntuale di riferimento indicato dagli studi di settore.
A breve, con una nuova circolare, saranno fornite ulteriori indicazioni sulle cause che giustificano la non applicazione o il ricalcolo degli indicatori di normalità, anche con riferimento a quello nuovo sull'"incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi".
In fatto di contraddittorio, l'Agenzia sottolinea maggiore trasparenza e attenzione alla situazione concreta del contribuente. Le Note tecniche e metodologiche pubblicate sul sito internet dell'Agenzia, danno atto non solo dell'approccio seguito nella costruzione dello strumento d'accertamento, ma forniscono al contribuente anche possibilità in più rispetto al passato. Nelle note di quest'anno, infatti, è possibile evidenziare una descrizione dettagliata degli specifici indicatori di normalità utilizzati nel singolo studio e delle relative modalità di calcolo, il range relativo agli indici di coerenza economica e un elenco delle variabili usate nella tradizionale analisi di congruità e dei pesi a esse assegnati all'interno dei singoli cluster. L'Agenzia ha inoltre ribadito che le riduzioni concesse in sede di accertamento con adesione non devono essere "standardizzate" ma vanno correlate alla situazione concreta del contribuente. (fonte: fiscooggi)