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ABUSO DI PROFESSIONE, LA LEGGE 175 E' SALVA

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La lotta all’abuso di professione può ancora contare sulla Legge 175/92 che, fra le altre disposizioni, vieta la fornitura di apparecchiature di diagnosi a non veterinari. I confortanti chiarimenti arrivano dai legali dell’ANMVI che hanno approfondito le conseguenze della Legge Bersani sulla Legge 175/92. A gennaio, la Cassazione (Cass Sez. III 15 gennaio 2007 n. 652) affermava che: “il Dl 223/06 (ora Legge Bersani, ndr) ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l’altro il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario”. Si era poi letto in alcuni siti specializzati nell’informazione sanitaria che la Cassazione avrebbe in tal modo sancito l’abrogazione tout court della Legge 175/92. Analoga interpretazione è stata data di recente dal Ministero della Salute alla FNOVI, la quale, tuttavia, interpellava il Ministero relativamente a previsioni diverse da quelle sulla pubblicità sanitaria. La 175, infatti, contiene precisi paletti all’abuso di professione ( artt. 8 e 9). Ora arriva il chiarimento dei legali dell’ANMVI, Avv. Maria Teresa Semeraro e Avv.Cinzia Vita Colonna: “ La sent. Corte Cass. N°652/2007 è una decisione estranea al problema del divieto di fornitura di apparecchiature di diagnosi a soggetti non medici. La sent. Cass. N°652/2007, infatti, conferma l’abrogazione delle disposizioni relative alla pubblicità informativa nelle libere professioni (e dunque delle disposizioni della L. N°175 relative alla pubblicità sanitaria) e non di quelle che disciplinano invece la compravendita delle attrezzature di cui sopra. Nulla ha stabilito il decreto Bersani rispetto alle disposizioni della L. 175/92 relative all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Ciò significa che gli ausiliari delle professioni sanitarie possono dotarsi soltanto delle strumentazioni ricomprese nell’apposito decreto del Ministro della (allora) Sanità (DM 03.05.1994- “Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie e sanitarie”): nell’elenco del predetto DM non figurano ecografi, né apparecchiature di diagnosi, con la conseguenza che tali strumentazioni possono essere fornite, anche dopo il decreto Bersani, soltanto ai medici veterinari. Giova evidenziare -concludono i legali - che l’art.9 L. N°175/1992 punisce, con l’ammenda di cui al medesimo articolo, sia il cedente sia l’acquirente del bene. Il parere prodotto dai legali dell’ANMVI sarà pubblicato integralmente su Professione Veterinaria 37/2007.