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FARMACI VETERINARI, DEROGHE ALLA PRESCRIZIONE

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E’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva 2006/130/CE sulla fissazione dei criteri per l’esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare. La Direttiva attua l’articolo 67 (primo comma, lettera a bis) del codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ( direttiva 2001/82/CE) ed entrerà in vigore il 31/12. In base al Codice Comunitario, i medicinali veterinari possono essere forniti al pubblico solo dietro presentazione di una prescrizione. Tuttavia, poiché certe sostanze contenute nei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare non presentano rischi per la salute umana o animale o per l’ambiente, possono essere concesse esenzioni da quest’obbligo. La Direttiva 2006/130 stabilisce dunque quando gli Stati membri possono concedere deroghe alla norma generale. Otto i criteri individuati: a) la somministrazione dei medicinali veterinari è limitata a preparati che non richiedono alcuna conoscenza o competenza particolare per l’utilizzo; b) il medicinale veterinario, anche se non somministrato correttamente,
non presenta alcun rischio diretto o indiretto per l’animale o gli animali trattati, la persona che lo somministra o l’ambiente; c) il riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario non contiene alcuna avvertenza riguardo a possibili gravi effetti collaterali derivanti dall'utilizzo corretto; d) il medicinale veterinario o qualsiasi altro medicinale contenente la stessa sostanza attiva non sono stati, in precedenza, oggetto di frequenti segnalazioni di gravi effetti collaterali; e) il riassunto delle caratteristiche del medicinale non contiene controindicazioni connesse con altri medicinali veterinari utilizzati comunemente senza prescrizione; f) il medicinale veterinario non richiede condizioni di conservazione particolari; g) non esiste alcun rischio per la sicurezza dei consumatori in riferimento ai residui presenti nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati, nemmeno in caso di utilizzo scorretto dei medicinali veterinari; h) non esiste alcun rischio per la salute umana o animale in riferimento allo sviluppo di resistenze a sostanze antimicrobiche o antielmintiche, nemmeno in caso di utilizzo scorretto dei medicinali veterinari contenenti tali sostanze.