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TRASPORTO ANIMALE, CIRCOLARE MINSAL

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Il 5 gennaio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Questo Regolamento è entrato in vigore il 25 gennaio 2007 ma è applicabile in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 5 gennaio 2007, ad eccezione dell’articolo 6 (trasportatori), comma 5, applicabile a partire dal 5 gennaio 2008. La Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute ha diramato una nota esplicativa a firma della Direttrice Generale, Gaetana Ferri, nella quale si raccomanda che "tutti gli operatori amministrativi e tecnici e tutti gli amministratori e professionisti della Pubblica amministrazione preposti alle autorizzazioni ed al controllo, esercitino il loro ruolo con impegno e professionalità soprattutto nella fase più critica che è quella iniziale". La nota, del 14 dicembre 2006, dettaglia le novità più rilevanti apportate dal regolamento in questione. Tali novità sono così sintetizzate dal Ministero della Salute: a) compiti e responsabilità più precise per le diverse figure professionali coinvolte a vario titolo nel trasporto di animali;b) armonizzazione delle autorizzazioni per trasportatoric) Formazione obbligatoria dei conducenti e guardiani di veicoli stradali e del personale addetto dei trasportatori e dei centri di raccolta addetto alla cura degli animali d) Istituzione di banche dati elettroniche per la registrazione delle autorizzazioni per lunghi viaggi rilasciati ai trasportatori, assieme ad altri dati, alcuni dei quali accessibili al pubblico e per la registrazione dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada e delle navi adibite a trasporto di bestiame; e) armonizzazione dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi su strada per il trasporto di qualsiasi specie animali e delle navi adibite al trasporto di bestiame; f) istituzione di un punto di contatto per ciascuno Stato Membro, finalizzato a migliorare lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca; g) definizioni più specifiche delle procedure di notifica delle violazioni tra gli Stati membri e delle misure da adottare in seguito alla constatazione delle violazioni stesse; h) modifiche al regolamento CE 1255/97 sui “punti di sosta” che con l’entrata in vigore del regolamento assumono il termine di “posti di controllo”;i) installazione di un sistema di navigazione satellitare sui mezzi di trasporto su strada per i lunghi viaggi a partire dal 2007 per quelli di nuova immatricolazione e dal 2009 per quelli già in uso; j) revisione del giornale di viaggio. Sono esclusi dall’applicazione del Regolamento CE n. 1/2005 solo i trasporti di animali che vengono attuati senza finalità economiche.