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MISURE COMUNITARIE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA

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E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della direttiva 2003/85/CE relativo alle misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (GU n. 258 del 6-11-2006 - Suppl. Ordinario n.210). Il decreto, emanato dal Presidente della Repubblica – Giorgio Napolitano – stabilisce le misure di lotta da applicare in caso di insorgenza dell’afta epizootica, a prescindere dal tipo di virus e le misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in materia di afta epizootica. Il Ministero della salute, anche su richiesta del Centro nazionale di lotta, puo' disporre misure piu' restrittive rispetto a quelle del presente decreto mediante l'adozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili e urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi.
Il sospetto o l’accertamento dell’afta epizootica dovrà essere denunciato immediatamente.
Se la situazione epidemiologica lo richiede, e in particolare in caso di elevata densita' di animali di specie sensibili, frequenti movimenti di animali o persone entrate in contatto con animali di specie sensibili, ritardi nella notifica di casi sospetti o insufficienti informazioni sulla possibile origine e sulle vie di trasmissione del virus dell'afta epizootica, il Ministero della salute, previa comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate, puo' disporre l'istituzione di una zona di controllo temporaneo (art. 7) e puo' completare le misure applicate nella zona di controllo temporaneo disponendo il divieto temporaneo dei movimenti di tutti gli animali in una zona piu' ampia o sull'intero territorio nazionale. Salvo che ricorrano circostanze eccezionali, il divieto dei movimenti di animali di specie non sensibili all'afta epizootica non deve superare le settantadue ore.
Per quanto riguarda l’istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza, ferme restando le eventuali misure disposte ai sensi dell’art. 7, “non appena la presenza di un focolaio di afta epizootica e' stata confermata, il veterinario ufficiale verifica l'applicazione delle seguenti misure, immediatamente disposte, su proposta del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente: la delimitazione, intorno al focolaio della malattia, di una zona di protezione del raggio minimo di 3 km ed una zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 km; la demarcazione delle zone di protezione e di sorveglianza mediante cartelli di adeguate dimensioni posti sulle relative strade di accesso.
Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome attivano immediatamente, per quanto di rispettiva competenza, il Centro nazionale e i Centri territoriali di lotta contro la malattia per garantire il coordinamento globale di tutte le misure necessarie per eradicare l'afta epizootica nel piu' breve tempo possibile. I servizi veterinari delle aziende sanitarie dovranno procedere inoltre: a) all'immediato rintraccio di tutti gli animali spediti dalla zona in questione durante un periodo pari almeno a ventuno giorni prima della data presunta della manifestazione del focolaio primario dell'infezione in un'azienda nella zona di protezione, comunicando per iscritto il risultato circa la ricostruzione dei movimenti degli animali alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero della salute che provvede a trasmettere le informazioni pervenute alle competenti autorita' degli altri Stati membri e della Commissione europea; b) a localizzare le carni fresche, i prodotti a base di carne, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo ottenuti da animali di specie sensibili originari della zona di protezione e prodotti tra la data della presunta introduzione del virus dell'afta epizootica e la data di applicazione delle misure di cui al comma 1, lettera a), numero 1). La revoca delle misure nella zona di protezione sarà comunicata dai veterinari ufficiali alle regioni o province autonome quando sono trascorsi almeno quindici giorni dall'abbattimento e dall'eliminazione in condizioni di sicurezza di tutti gli animali delle specie sensibili dall'azienda nonche' dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nella stessa azienda ai sensi dell'articolo 11 e quando e' stata effettuata, con esito negativo, un'indagine in tutte le aziende situate nella zona di protezione in cui si trovano animali di specie sensibili.