La Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia ha pubblicato il decreto relativo ai controlli ufficiali mediante audit in applicazione dei Regolamenti europei 854/2004 e 882/2004. Sono state quindi approvate le “procedure per la gestione dell’audit ed il modello di “Rapporto finale di ispezione”. Il reg. (CE) n. 854/2004 all’articolo 4 esplicitamente elenca tra i controlli ufficiali da condurre presso gli stabilimenti di prodotti di origine animale gli “audit di buone prassi igieniche e procedure basate su HACCP”. L’articolo 10 del Reg. (CE) n. 882/2004, pur non richiamando esplicitamente l’audit tra “attività, metodi e tecniche di controllo”, ne elenca le tecniche. L’attività di audit rientra pertanto tra le attività di controllo ufficiale ai sensi
dei due regolamenti citati e può essere condotta presso qualsiasi impresa del settore alimentare o dei mangimi”. Inoltre l’articolo 4, comma 6 del Reg. (CE) n. 882/2004 dispone che le autorità competenti procedano ad audit interni,
o facciano eseguire audit esterni, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del regolamento stesso. Nel decreto, se non specificato, si fa riferimento alle tecniche di controllo ufficiale mediante audit di seconda parte
(audit esterni) rivolti quindi agli operatori del settore alimentare e dei mangimi. A differenza di altre attività di controllo ufficiale, gli audit devono essere comunicati preliminarmente all’operatore del settore alimentare in modo, tra l’altro, di consentire la predisposizione della documentazione e delle registrazioni che verranno impiegate e di rendere disponibili rappresentanti
qualificati dell’impresa. L’audit è suddiviso in cinque fasi: programmazione,
pianificazione, svolgimento, redazione del rapporto finale, attività successive e conseguenti alla conclusione dell’audit.