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CARNE DI VITELLO, UE: ETICHETTE PIU’ CHIARE

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La Commissione europea ha presentato una proposta diretta a chiarire le condizioni di commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore ai dodici mesi. Per queste carni diventerà obbligatoria l'utilizzazione delle denominazioni di vendita stabilite per i vari Stati membri, insieme all'indicazione dell'età degli animali al momento della macellazione. Lo scopo è migliorare la trasparenza del mercato e aiutare i consumatori a riconoscere esattamente quel che comprano. La proposta, che fa seguito a numerose consultazioni di tutte le parti interessate e ad una recente consultazione pubblica su Internet, scaturisce dalla domanda degli operatori e degli Stati membri di norme più chiare, che rispecchino i diversi sistemi di produzione in uso nei vari Stati membri. Dopo l'adozione da parte del Consiglio, il nuovo regolamento permetterà di rafforzare il funzionamento del mercato unico e di migliorare l'informazione dei consumatori. La produzione e la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi sono spesso molto diverse da uno Stato membro all’altro, così come le caratteristiche degli animali al momento della macellazione. Esistono infatti due grandi tipi di sistemi produttivi: nel primo, gli animali sono alimentati principalmente a base di latte e prodotti lattieri e macellati prima degli otto mesi di età; nel secondo, l'alimentazione è quasi esclusivamente a base di cereali, essenzialmente granturco, integrata da foraggi e gli animali sono macellati a partire dai dieci mesi. Mentre il primo tipo di produzione è diffuso in quasi tutti gli Stati membri, il secondo si è invece sviluppato solo in alcuni, soprattutto nei Paesi Bassi, in Danimarca e in Spagna. Sui principali mercati al consumo della Comunità le carni ottenute con questi diversi sistemi di produzione sono generalmente commercializzate con la stessa denominazione di vendita, "vitello", e generalmente non è fatto alcun riferimento né al tipo di alimentazione degli animali, né alla loro età al momento della macellazione. L’esperienza ha dimostrato che tale pratica può falsare gli scambi e favorire condizioni di concorrenza sleale: essa incide quindi direttamente sul corretto funzionamento del mercato unico. In effetti, all’uscita del macello, esistono differenze di prezzo dell’ordine di 2 - 2,50 EUR/kg fra le carni ottenute con questi due sistemi di ingrasso. Tale pratica può inoltre essere fonte di confusione per il consumatore che può essere indotto in errore sulle reali caratteristiche del prodotto che acquista. Per questo motivo molti Stati membri hanno chiesto alla Commissione di presentare proposte per chiarire le condizioni di commercializzazione di questi tipi di carne, in particolare per precisare l'uso della denominazione di vendita "vitello". In risposta alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione, la maggior parte dei consumatori ha confermato che l’età e l’alimentazione degli animali sono criteri importanti che incidono sulle caratteristiche delle carni. La maggior parte di loro ritiene invece che il peso dei capi al momento della macellazione sia meno importante. Altri studi hanno dimostrato che le caratteristiche organolettiche delle carni, come la tenerezza, il sapore o il colore, cambiano con l’età e l’alimentazione degli animali da cui provengono. La consultazione ha inoltre rivelato che, per una stessa denominazione di vendita, le aspettative dei consumatori possono variare a seconda degli Stati membri. La Commissione propone quindi di fissare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate in ogni Stato membro per la commercializzazione delle carni ottenute da animali delle categorie di età compresa tra 0 e 8 mesi e tra 8 e 12 mesi, con l'obbligo di indicare l'età dei capi al momento della macellazione. Per la definizione delle denominazioni di vendita, la Commissione propone di tener conto, per quanto possibile, degli usi e delle consuetudini tradizionali per permettere ai consumatori di scegliere un prodotto conforme alle loro aspettative. Ne consegue che per le carni della prima categoria, la denominazione di vendita sarà "vitello" o "carne di vitello", mentre per la seconda categoria la denominazione prevista è "vitellone" o "carne di vitellone". Parallelamente, i termini "vitello" o "carne di vitello" e ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle denominazioni di vendita oggetto della proposta non potranno essere utilizzati sull'etichettatura delle carni di bovini di età superiore a dodici mesi. Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario potranno farlo nel rispetto del regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Infine, per motivi di coerenza e per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, saranno assoggettate alle disposizioni del regolamento proposto anche le carni importate dai paesi terzi.