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ESENZIONE IRAP, SE VALE PER I DENTISTI...

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I medici odontoiatri non sono soggetti all'Irap anche se nell'attività hanno investito capitali di valore non modesto. Questi non assumono infatti rilevanza per l'assoggettamento al tributo quando prevale comunque la componente professionale ed intellettuale sul complesso dei beni strumentali utilizzati. Lo ha ribadito la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione XIV, con la sentenza n. 41 del 16 giugno 2006. In attesa della sentenza della Corte di giustizia europea, che ai primi di ottobre dovrebbe esprimersi sulla legittimità dell'IRAP ,mettendo forse la parola fine ad una diatriba che dura da anni, mentre la Corte di Cassazione ha preferito sospendere ogni sentenza in merito, le Commissioni tributarie, sia provinciali che regionali, continuano ad esprimere sentenze a favore dei professionisti ricorrenti. In particolare questa della Commissione pugliese fa un'altro passo avanti rispetto a quella del Ctr del lazio, sezione XIV, con la sentenza n. 98 del 19 l8uglio 2005, sostenendo che il concetto di " modesta organizzazione" non ha alcun significato, e deve quindi essere superato, quando si tratta di attività professionale nella quale è sempre determinante il ruolo del professionista indipendentemente dal tipo di organizzazione e di investimenti strumentali. Per i giudici pugliesi i beni acquistati per l'esercizio della professione " non legittimano l'esistenza di una organizzazione aziendale-imprenditoriale. Infatti nell'attività di odontoiatria influiscono in modo rilevante le spese per l'acquisto di materiale sanitario, per la fornitura di protesi dentarie da parte di odontotecnici, per il consumo di energia elettrica, , eccetera, così come influiscono in modo rilevante gli ammortamenti dei costosi beni strumentali" ma tutto questo non esprime in alcun modo una "organizzazione autonoma". (Il Sole-24 Ore, 23 settembre 2006 )