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CASSAZIONE: LA 175 NON VIOLA ANTITRUST

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Circa il preteso contrasto della L. n. 175 del 1992, applicata dalla Commissione, con la disciplina comunitaria della concorrenza, va rilevato che la citata normativa è volta a regolare la pubblicità sanitaria prevedendo limiti e controlli al fine di evitarne l'esercizio scorretto, e di una disciplina siffatta non può certamente predicarsi l'effetto di falsare il gioco della concorrenza, essendo al contrario tesa ad assicurarne il rispetto”. Lo afferma la Corte di Cassazione in una sentenza (Sez. III civile Sentenza n. 8958 del 18-04-2006) emessa nei riguardi di un medico che aveva presentato ricorso contro la sospensione di tre mesi comminatagli dall’Ordine per violazione delle norme sulla pubblicità sanitaria. Nel merito, il professionista veniva sanzionato per aver esposto una targa ed una inserzione pubblicitaria non autorizzate e contenenti informazioni non veritiere. Dopo aver inutilmente presentato ricorso in Commissione Centrale degli esercenti le professioni sanitarie- la quale confermava la correttezza dell’azione disciplinare- il medico si era rivolto alla Corte di Cassazione, dove il Ministero della Salute si era schierato contro il ricorrente. Fra le ragioni addotte dal professionista figurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 (ex 85) del Trattato sull'Unione Europea recante norme sulla concorrenza e sul mercato, la stessa norma su cui si basa l’istruttoria avviata dal Garante della Concorrenza nei confronti dell’Ordine dei veterinari. Per il medico non sarebbe stato tutelato il diritto di iniziativa economica, mentre la normativa comunitaria vieta di impedire, restringere o falsare in maniera consistente, il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale e che pertanto non sono ammissibili limitazioni e/o divieti in materia pubblicitaria. In sostanza, la legislazione nazionale che pone limiti alla pubblicità in materia sanitaria contrasterebbe con la normativa comunitaria. Per la Corte di Cassazione “ il motivo è infondato”.