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ENPAV, DEDUCIBILE L’INTEGRATIVO

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In seguito all’interessamento del Consiglio di Amministrazione dell’Enpav, che aveva richiesto espressamente un parere all’Agenzia delle Entrate in merito all’eventuale deducibilità del contributo integrativo minimo, l’Agenzia, in data 4 maggio 2006, ha trasmesso una nota che si riassume brevemente nelle sue linee essenziali: 1. PER I VETERINARI ISCRITTI OBBLIGATORIAMENTE ALL’ENPAV il contributo integrativo è deducibile per la parte che rimane a loro carico. E’ necessario distinguere: a) veterinari che non sono titolari di partita IVA e non hanno, pertanto, un volume d’affari ai fini IVA (neolaureati e veterinari, iscritti in data anteriore al 27 aprile 1991, che esercitano in via esclusiva attività di lavoro dipendente). Il contributo integrativo minimo è totalmente a carico del contribuente, ”non operando il meccanismo di ripetitività del contributo in capo al richiedente la prestazione”. In tale ipotesi potrà essere dedotto l’intero contributo integrativo minimo versato dall’iscritto. b) veterinari titolari di partita IVA che realizzano un volume d’affari ai fini IVA. In questo caso se il veterinario ha realizzato un volume d’affari tale da poter esercitare totalmente il diritto di rivalsa, il contributo integrativo non è deducibile. Se, invece, il volume d’affari dichiarato è di importo ridotto e, pertanto, il contributo integrativo minimo obbligatorio è superiore al contributo integrativo che il professionista può addebitare al cliente, la differenza che rimane a carico dell’iscritto potrà essere dedotta dal reddito complessivo. Esempio: Volume d’affari IVA realizzato nell’anno 2005 (Modello 1/2006): € 10.000 Contributo integrativo addebitato al richiedente la prestazione: € 200 (2% di € 10.000) Contributo integrativo minimo versato nell’anno 2005: € 385 Contributo integrativo deducibile: € 185 (€ 385 - € 200) 2.PER I VETERINARI ISCRITTI FACOLTATIVAMENTE ALL’ENTE, ossia i veterinari iscritti per la prima volta agli Albi professionali successivamente al 27 aprile 1991 e che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente, il contributo integrativo “ non può considerarsi deducibile dal reddito complessivo in quanto versato facoltativamente ad una forma pensionistica diversa da quella obbligatoria di appartenenza”. (fonte: ENPAV)