Il Ministero della salute ha individuato le tipologie di dispositivi medici che non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico con un Decreto che entrerà in vigore il 6 maggio prossimo ( Pubblicita' dei dispositivi mediciGU n. 93 del 21-4-2006). I dispositivi esclusi dalla pubblicità sono: a) i dispositivi su misura (qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente). b) i dispositivi soggetti a prescrizione , appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti la cui vendita al pubblico sia subordinata alla prescrizione di un medico da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute; c) i dispositivi medici ad assistenza obbligatoria , appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti per il cui impiego sia prevista come obbligatoria, da
norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute, l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario; d) i dispositivi medici che, secondo la destinazione d'uso prevista dal fabbricante, debbano essere prescritti o scelti da un medico o debbano essere utilizzati con l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario.
Non rientrano nel divieto i dispositivi che, pur essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilita' per il paziente di operare una scelta fra piu' opzioni. Il precedente periodo si applica a condizione che l'oggetto del messaggio pubblicitario attenga esclusivamente agli aspetti rimessi
alla libera determinazione del paziente.
L'autorizzazione di messaggi pubblicitari di un dispositivo medico puo' essere rifiutata se, a giudizio della commissione di esperti il dispositivo medico debba essere prescritto o scelto da un medico o da un altro professionista sanitario o essere utilizzato con l'assistenza di una di queste figure professionali.
Non e' sottoposta ad autorizzazione sanitaria la pubblicita'
di accessori di dispositivi, nè la pubblicita' istituzionale che richiama la denominazione o il campo di
attivita' di un'azienda produttrice o distributrice di dispositivi medici, a condizione che non vanti specifiche proprieta' di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso. Non ricadono nell'ambito della disciplina della pubblicita'
sanitaria forme di promozione di dispositivi realizzate attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalita' similari, fermo restando, anche in tali casi, il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalita' di promozione, si riferiscano
a proprieta' e caratteristiche del dispositivo medico.