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OMEOPATIA “LEGGERA”: NON SERVE EFFICACIA

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Regole più chiare per i medicinali omeopatici. E più in linea con il libero mercato dei farmaci targato Ue. Con una doppia procedura autorizzativa e di controllo: semplificata oppure ordinaria, a seconda che si tratti di omeopatici innocui, perché ad alta diluizione o privi di indicazioni fuorvianti per il consumatore; o di prodotti più concentrati e assunti in forme più invasive (per esempio per via endovenosa). A riordinare e aggiornare la disciplina è il nuovo codice dei farmaci approvato il 6 aprile dal consiglio dei ministri. Il Testo unico, in attesa della firma del capo dello stato e della pubblicazione in G.U., accorpa le regole sui farmaci doc, mettendo un po' d'ordine anche nel campo dei generici, dell'omeopatia e dei farmaci di origine vegetale tradizionali. L'iter semplificato. Procedura a doppia via, dunque, per i prodotti omeopatici. Più veloce se il medicinale non presenta particolari rischi per la salute: perché destinato a essere somministrato per via orale o esterna; privo di indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le altre informazioni; con un grado di diluizione minimo (non più di una parte per 10 mila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per le sostanze attive la cui presenza comporta l'obbligo di presentare ricetta medica). Il ministero della salute potrà adottare nuovi parametri per la sicurezza. All'iter si applicano ´per analogia', dice la legge, norme previste per i farmaci veri e propri (per esempio sulla durata della procedura: l'Aifa deve decidere entro 210 giorni dalla ricezione di una domanda valida) ´a eccezione', precisa l'articolo 16, comma 4, del codice, ´delle prove di efficacia terapeutica'. Sull'assenza di certezze sull'efficacia degli omeopatici si era lamentato a dicembre del 2005 il consiglio superiore di sanità (in vista del recepimento della direttiva 2001/83/Ce) sostenendo che i consumatori avrebbero dovuto essere informati sull'assenza di valutazioni positive d'efficacia da parte delle autorità sanitarie. Lamentele contenute in un parere che fu ritenuto comunque ´non vincolante' dalle associazioni del settore (Simo e Fiamo) e criticato perché espresso senza confronto con gli esperti del settore. La domanda semplificata (il modello verrà diffuso dall'Aifa) dovrà essere corredata da un numero più limitato di documenti; dovrà comunque essere presentato il dossier che descrive le modalità con cui si ottiene e si controlla il materiale di partenza e ne dimostra l'uso omeopatico con adeguata bibliografia. Agli omeopatici più concentrati si applicheranno le regole ordinarie (artt. 8 e 10-14) e saranno soggetti alle regole sulla farmacovigilanza. (fonte: Italia Oggi)