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INDENNITA' ANCHE AL VETERINARIO PADRE

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Con Sentenza n. 385/2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). La parte censurata dalla Consulta concerne la mancata previsione nelle norme citate del principio che spetti al padre libero professionista , anche affidatario in preadozione di un minore, di percepire - in alternativa alla madre - l'indennità di maternità, che la normativa in questione attribuisce solo a quest'ultima. E' di tutta evidenza che la disciplina contenuta nel citato decreto legislativo contrastava con il principio costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dando luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento tra padri liberi professionisti e padri lavoratori dipendenti, per i quali, invece, il diritto a percepire la prestazione in alternativa alla madre era contemplato. Pertanto in esito a tale sentenza i veterinari liberi professionisti potranno presentare domanda di indennità di “paternità” all'Enpav, avendo gli stessi diritti delle colleghe libere professioniste, purché di tale indennità non si avvalga la madre del bambino, a qualsiasi titolo, sia come libera professionista sia come lavoratrice dipendente. (fonte: enpav.it)