La FNOVI ha risposto all’Agenzia delle Entrate che chiedeva osservazioni sulla validazione dello studio di settore TK22U relativo alle attività veterinarie. Nella nota, datata 28 gennaio, la Federazione ricorda che “ in occasione dei recenti incontri tenutisi con la finalità di esaminare e testare il prototipo dello studio di settore TK22U, riguardante l’attività dei servizi veterinari, è emersa la necessità di creare un ulteriore cluster dedicato ai “laboratori di analisi”. Questa esigenza è strettamente correlata alla esatta individuazione e denominazione delle strutture veterinarie, realizzatasi con l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del novembre 2003. La Federazione ritiene inoltre “necessario meglio specificare la tipologia degli esami diagnostici distinguendo quelli per immagini (ad esempio rx, risonanza magnetica, tac ecc.) da quelli di laboratorio. Questa ulteriore differenziazione dovrebbe ridurre al minimo il ricorso all’utilizzo della voce “altre attività”, contribuendo a meglio individuare il campo di intervento del medico veterinario”.Si suggerisce anche di eliminare “quanto richiesto in ordine alla “provenienza della clientela” che viene valutata informativa del tutto irrilevante”. La FNOVI ribadisce anche la “ necessità di prevedere espressamente la dispensazione del farmaco – autorizzata dal D.M. n. 306 del 16 maggio 2001 – da parte del medico veterinario attraverso una voce distinta per permettere al medico veterinario di cedere il farmaco con il quale ha iniziato la terapia ambulatoriale senza determinare un irreale aumento delle entrate legate alla presenza del farmaco stesso contabilizzato nella prestazione veterinaria. Questa nuova voce non deve essere considerata come un moltiplicatore , bensì come un momento complementare della prestazione veterinaria a favore della tutela del benessere animale per la difficoltà frequente di reperire farmaci ad uso veterinario in farmacia. Ancora dobbiamo tenere presente che, a fronte di un acquisto del farmaco con l’IVA al 10% , ogni medico veterinario cede lo stesso gravato di un’IVA al 20% che riduce l’eventuale possibilità di guadagno”.
È infine emersa la necessità di meglio specificare l’attività che il medico veterinario svolge in convenzione con le associazioni allevatoriali a livello provinciale e/o regionale (APA e/o ARA). Questo tipo di prestazioni, scrive la Federazione “deve confluire, al momento, nella sezione “altre attività” non contribuendo a specificare l’attività del medico veterinario. Istituendo una espressa voce riferita a queste ipotesi si contribuirà anche ad evitare di creare una incongruità fra le prestazioni eseguite e gli onorari percepiti i quali, pur facendo riferimento in fattura ad un unico utente, nella realtà documentano prestazioni rivolte a numerosi allevatori privati”.
Reiterata infine la richiesta di un prolungamento della fase sperimentale di almeno un anno “e di considerare l’ eventuale futura revisione non a rialzo ma contenuta ai valori odierni”.