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HACCP, REGOLE PER L'IGIENE DEI MANGIMI

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L’applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale comporta una revisione completa della normativa esistente e in particolare modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore dei mangimi. Il Regolamento stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare. Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l’attuazione di procedure basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l’applicazione di buone pratiche igieniche, nonchè mediante l’utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti. CAMPO DI APPLICAZIONE Il Regolamento si applica alle attività del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria, si applica alla somministrazione di mangimi ad animali dalla produzione di alimenti e all’import-export di mangimi. La circolare ministeriale precisa cosa si debba intendere per produzione primaria di mangimi: “la produzione di prodotti agricoli compresi in particolare la coltivazione il raccolto la mungitura e l’allevamento di animali ( prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che dopo la raccolta o la cattura non vengono sottoposti ad altre operazioni ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio la pulitura, imballaggio, stoccaggio, essicamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici. Il Regolamento, invece, non si applica alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti; non si applica nemmeno alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per uso domestico o privato o per attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. Inoltre, il Regolamento non trova applicazione nei seguenti casi: somministrazione di mangimi agli animali allevati per la produzione di alimenti, alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale dal produttore od aziende agricole locali per consumo in loco e alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia. La circolare precisa che per “piccole quantità” di prodotti primari “ si deve intendere la cessione diretta su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa; il “livello locale” deve essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province confinanti. Pertanto è inteso che tali attività sono escluse dall’obbligo della registrazione e/o del riconoscimento”. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO Il Regolamento 183 prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano registrati e riconosciuti. Tra gli operatori del settore rientrano anche gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali sia che essi li producano o meno. Per quanto riguarda il riconoscimento, prevista per coloro che fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi soggetti al regolamento CE 1831/2003 , premiscele preparate con additivi indicati al capo 2 dell’allegato IV del Reg. 183 e prevista per coloro che fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del Reg. 183. L’istanza di riconoscimento relativa alla fabbricazione di additivi di mangimi deve essere inviata al Ministero della Salute, mentre l’istanza di riconoscimento per la commercializzazione di additivi di mangimi deve essere indirizzata alle Regioni o Province Autonome. Appositi modelli vengono forniti in allegato alla circolare del Dipartimento.